Come vengono assegnati i procedimenti civili alle Sezioni della Cassazione?

 

DISCIPLINA SEZIONALE

SEZIONE PRIMA
Materie di competenza della Sezione.
Acque
Adozione
Alimenti
Arbitrato
Azienda e Impresa
Borsa
Cittadinanza
Concorrenza e consorzi
Contratti bancari
Diritto internazionale privato
Diritto amministrativo
Edilizia economica e popolare
Equa riparazione, limitatamente ai ricorsi
che riguardano la Seconda sezione civile
Espropriazione per pubblica utilità
Espulsione di cittadini stranieri
Fallimento
Filiazione
Inabilitazione
Interdizione
Mandato di credito
Materia elettorale
Matrimonio
Minori
Opere dell’ingegno (beni immateriali)
Opere pubbliche
Persone fisiche e giuridiche
Procedura civile (in genere, salvo esecuzione)
Responsabilità civile dei giudici, limitatamente
ai ricorsi che riguardano i giudici della
Terza sezione civile
Società
Stato civile
Titoli di credito

SEZIONE SECONDA
Materie di competenza della Sezione.
Agenzia (tranne rito del lavoro)
Appalto
Comunione – Condominio
Deposito
Divisione
Donazione
Edilizia
Enfiteusi
Equa riparazione, tranne i ricorsi che riguardano
la Seconda sezione civile
Lavoro autonomo – Profess./onorari
Mediazione
Mutuo
Nuova opera – Danno temuto
Patrocinio a spese dello Stato
Possesso
Proprietà
Provvedimenti disciplinari degli ordini professionali
Rendita perpetua e vitalizia
Riforma fondiaria
Sanzioni amministrative, escluse quelle in
materia finanziaria, valutaria, di lavoro e di
previdenza
Servitù
Successioni
Superficie
Trascrizione
Urbanistica
Usi civici
Usufrutto – Uso – Abitazione
Vendita – Permuta – Riporto

SEZIONE TERZA
Materie di competenza della Sezione.
Anticresi
Arricchimento
Assicurazione
Contratti agrari
Contratto estimatorio
Contratti in genere
Diritto della navigazione
Esecuzione forzata
Fideiussione
Gestione di affari
Gioco e scommessa
Ipoteca
Locazioni e comodato
Mandato – Commissione
Cessione di beni ai creditori
Obbligazioni in genere
Pagamento d’indebito
Pegno
Prescrizione e decadenza
Privilegi
Promesse unilaterali
Responsabilità civile
Responsabilità civile dei giudici, tranne i ricorsi
che riguardano giudici della Terza sezione
civile
Somministrazione
Spedizione
Transazione
Trasporto

SEZIONE LAVORO
Materie di competenza della Sezione.
Lavoro
Previdenza e assistenza
Diritto sindacale
Sanzioni amministrative in materia di lavoro
e previdenza
Pubblico impiego
§ 37. — Criteri sezionali di assegnazione degli affari ai collegi.
37.1. Nell’assegnazione dei ricorsi, si attribuisce la precedenza:
a) a quelli aventi ad oggetto i licenziamenti o le dimissioni che si assumono invalide;
b) a quelli per i quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamente
riscontrate dal presidente titolare;
c) ai ricorsi proposti a norma dell’art. 420-bis cod. proc. civ. ed ai ricorsi per revocazione
proposti a norma dell’art. 391-bis cod. proc. civ.;
d) ai ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro complessità e
per la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano sollecitamente decise dalla
Corte nell’esercizio del suo ruolo nomofilattico.
37.2. Una o più udienze mensili saranno dedicate alla trattazione dei ricorsi in materia di
pubblico impiego contrattualizzato, previdenza sociale ed assistenza, per la quale si provvederà
alla formazione di collegi specialistici con la partecipazione di almeno tre componenti,
ivi compreso il presidente, in possesso di una specifica qualificazione e di una particolare esperienza in tali materie.
37.3. Altre due udienze mensili saranno riservate alla trattazione di ricorsi a carattereseriale, per la quale si provvederà alla formazione di collegi con la partecipazione di consiglieri dotati di pregressa esperienza in ordine alle questioni da trattare.
37.4. La trattazione dei ricorsi a carattere seriale in cui sia parte la Poste Italiane S.p.a. (esclusi quelli che prospettino questioni giuridiche non ancora esaminate dalla Sezione) sarà concentrata in due udienze mensili, con l’assegnazione di tali ricorsi a due relatori per ciascuna udienza, designati tra i consiglieri in possesso di maggiore esperienza in materia.
37.5. I ricorsi che sollevino importanti questioni giuridiche e riguardino un elevato numero di controversie (pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ai giudici di merito) potranno essere assegnati coevamente a due diversi collegi, al fine di pervenire ad una decisione che coinvolga un ampio numero dei magistrati della Sezione e sia particolarmente idonea a dar luogo ad un indirizzo consolidato. Ove le medesime questioni, già decise da un collegio,
vengano riproposte in sede di legittimità, potrà essere formato un apposito collegio, composto da alcuni dei consiglieri che abbiano partecipato alla precedente decisione e da altri ad essa estranei (individuati, nei relativi ambiti, mediante sorteggio), al fine di saggiare nella fase iniziale la validità e la tenuta dell’orientamento inizialmente espresso

SEZIONE QUINTA
Materie di competenza della Sezione.
Tributi in genere
Tributi erariali diretti
Tributi locali
Contributi dei consorzi obbligatori
Sanzioni amministrative in materia finanziaria,
tributaria e valutaria

 

 

SEZIONE SESTA
§ 39. — Criteri di coassegnazione dei magistrati.
39.1. La Sesta sezione, alla quale è demandata la verifica preliminare prevista dall’art. 376, primo comma, cod. proc. civ., si articola in cinque sottosezioni, ciascuna corrispondente ad una sezione semplice e formata da presidenti di sezione non titolari e consiglieri appartenenti alla stessa, di regola in regime di coassegnazione. Alla Sesta sezione possono essere destinati anche presidenti di sezione non titolari, per l’esercizio delle funzioni di coordinatore.
39.2. Il numero dei consiglieri coassegnati alla Sezione ed a ciascuna sottosezione è determinato annualmente con decreto motivato del Primo Presidente tenendo conto del numero dei ricorsi pendenti e delle prevedibili sopravvenienze, nonché del numero di consiglieri necessario per il funzionamento delle corrispondenti sezioni semplici e delle esigenze di
definizione dell’arretrato.
39.3. La coassegnazione è disposta per ciascuna sottosezione con decreto motivato del Primo Presidente, su parere del Consiglio Direttivo, sentito il presidente titolare di ciascuna sezione ed il presidente della Sesta sezione, previo interpello tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice. In assenza di aspiranti, la designazione ha luogo d’ufficio
tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice.
39.4. Nella scelta, si tiene conto della specializzazione degli aspiranti e dell’esperienza dagli stessi maturata nell’esercizio delle funzioni di legittimità, nonché della capacità di individuare prontamente le questioni proposte con il ricorso e di fornirvi risposta con motivazione sintetica, al fine di assicurare una rapida trattazione dei ricorsi, mediante la sollecita definizione di quelli inammissibili, manifestamente fondati o manifestamente infondati e la
pronta trasmissione degli altri alle sezioni semplici.
39.5. La coassegnazione ha la durata di almeno due anni, nel corso dei quali il consigliere continua a prestare servizio presso la sezione di appartenenza, partecipando di regola a non più di due udienze pubbliche al mese.
39.6. A ciascuna sottosezione è preposto, in qualità di coordinatore, un presidente non titolare di sezione o un consigliere designato dal Primo Presidente, sentito il Consiglio Direttivo,
il presidente della corrispondente sezione semplice ed il presidente della Sesta sezione, previo interpello tra i presidenti non titolari ed i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice, tenendo conto, in particolare, dell’esperienza maturata presso la Sesta sezione.
Il presidente della Sesta sezione può delegare al coordinatore la nomina dei relatori, la formazione dei collegi, la fissazione delle adunanze previste dall’art. 380-bis cod. proc. civ. e delle udienze pubbliche, nonché l’adozione dei provvedimenti di rimessione dei ricorsi alle sezioni semplici.

 

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