Il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza n. 3333/2019 pubblicata in data 28 giugno 2019, su conforme tesi giuridica di questo Studio, ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nonchè dal Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, di accoglimento del ricorso di primo grado. Ha così statuito: “…Ritenuto, alle luce della pur sommaria delibazione propria della fase cautelare, che non sussistano i presupposti per formulare una piana prognosi di accoglimento del gravame, avuto riguardo alla circostanze che il DPCM 26 luglio 2011 – che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 – configura gli adempimenti istruttori delle Regioni e Province quale fase interna del procedimento complesso che conduce all’adozione del provvedimento finale di competenza del Ministero della Salute, come del resto riconosciuto dallo stesso Ministero con circolare del 20 settembre 2011″”.

Un altra decisione importante emessa a favore dell’ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) e di altre Federazioni e associazioni nei confronti dei Ministeri interessati.

*Nella foto l’Avv. Antonella MASCARO, titolare dello Studio Associato Ciambrone-Mascaro & Partners.

 

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