CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUARTA, SENTENZA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL  24 OTTOBRE 2019 DEPOSITATA IN DATA 03 DICEMBRE 2019 (N. 8279/2019 R. PROVV.COLL.).

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata in data 03.12.2019, conferma la sentenza di primo grado (TAR Aosta) che aveva accolto il ricorso di un militare per il trasferimento ex legge 104/92.

L’avvocatura Generale dello Stato aveva interposto appello e il  Consiglio di Stato si è espresso in maniera definitiva con sentenza respingendo l’ìnfondato appello dell’amministrazione e confermando la sentenza di primo grado in toto.

Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato , fra l’altro, la seguente parte motiva: “…Peraltro, quanto sopra non comporta accoglimento neanche parziale dell’appello che è manifestamente infondato e deve essere respinto” ed ancora …comprova che non vi sono particolari esigenze della sede di Aosta di rilievo tale da impedirne il trasferimento” .

Il Consiglio di Stato, nell’accogliere integralmente la tesi defensionale del ricorrente nostro Patrocinato, ha evidenziato che l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione deve tenere conto del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non invece nell’interesse esclusivo dell’amministrazione o del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito. Nel caso di specie, con riferimento ai rilievi dell’amministrazione (secondo cui la disabile può essere assistita in modo alternativo dai parenti presenti in loco in grado di dare assistenza alla medesima; sussisterebbero esigenze organizzative e funzionali sub specie di insufficiente capienza di organico tali da impedire che il predetto sottufficiale possa essere distolto dalla sua attuale sede di servizio), il primo giudice ha osservato che la documentazione depositata in causa attesta che i parenti prossimi della disabile (diretti ed affini entro il secondo grado) non sono in grado per impossibilità oggettiva o perché non disponibili a prestare assistenza alla congiunta, e il dato non risulta smentito da eventuali indagini istruttorie che sul punto non risulta siano state effettuate.

Infatti si era sostenuto, anche davanti ai Giudici di Palazzo Spada, che: – ciascuno dei familiari ha specificatamente indicato le ragioni per cui non poteva prestare assistenza al disabile. – dal carteggio depositato nel corso del processo risulta che sono stati disposti quattro trasferimenti, con decorrenza dal 1° agosto 2019, sia dalla sede di partenza del ricorrente, sia da quella di arrivo. Nelle more del giudizio di primo grado l’amministrazione appellante ha trasferito altri due marescialli; – nel caso citato dall’appellante, l’amministrazione aveva rigettato il trasferimento analizzando specificatamente la mansione ricoperta dal lavoratore; – la “situazione forza” documentata nel corso del giudizio di primo grado risulta da un documento ufficiale in cui sono indicate le carenze d’organico dei vari reparti, rispecchiando quanto valutato dal Comando Generale per garantire un adeguato livello di operatività; se la Valle d’Aosta avesse avuto una pregiudizievole carenza d’organico avrebbe richiesto più posti:
– L’ inciso “ove possibile” contenuto nell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del1992, non può comportare in sede di applicazione che si impedisca l’attuazione di una legge dello Stato e l’amministrazione deve fare di tutto per contemperare gli opposti interessi.

Insomma un altro importante precedente del nostro Studio che si inserisce nel solco da anni tracciato per una corretta applicazione delle norme sul trasferimento del pubblico dipendente.

 

 

 

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