Non devono essere sospese l’ordinanza del Sindaco di Roma 7 maggio 2020, n. 91 – recante “emergenza Covid fase 2 misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus orari di apertura al pubblico delle attività commerciali artigianali e produttive’ (Covid 19)” – nonché la successiva ordinanza dello stesso Sindaco 15 maggio 2020, n. 92, che individua l’orario di apertura al pubblico delle attività commerciali a decorrere dal 18 maggio 2020; ciò in quanto la delicatezza della questione controversa, involgendo più interessi di stampo costituzionale, ne rende fortemente opportuno il vaglio collegiale.
Le società ricorrenti hanno dedotto che detta nuova ordinanza (che entra in vigore a partire dal 18 maggio 2020), pur se elimina l’obbligo di chiusura domenicale degli esercizi commerciali, conferma la modulazione della fasce orarie di apertura nonchè il divieto di apertura, per gli esercizi commerciali delle società ricorrenti, prima delle ore 11 del mattino: e da tanto il loro persistente interesse alla sospensione interinale dei relativi effetti. (TAR Lazio, Sez. II ter, decisione del 15 maggio 2020 n. 3829).