La seconda sezione del TAR Lombardia ha avuto modo di pronunciarsi su un aspetto delicato del processo amministrativo telematico e, cioè, quale debba essere il contenuto della procura speciale alle liti e al quale l’avvocato dovrà fare particolare attenzione perché, dalla violazione delle regole, potrebbe derivare l’inammissibilità del ricorso. Per il TAR lombardo la procura speciale rilasciata su foglio separato deve contenere necessariamente l’indicazione della specifica controversia cui si riferisce il mandato. Non basta, quindi, indicare solo l’organo giudiziario a cui ricorrere bensì deve essere indicata la controversia con l’indicazione della controparte. Solo così si è in grado di individuare non solo i soggetti ma anche l’oggetto della procura alle liti. I giudici lombardi, comunque, non hanno fatto altro che ribadire un concetto che vige da sempre per la Suprema Corte di Cassazione. (TAR Lombardia, Sez. III, sentenza n. 805/20 del 13 maggio 2020).
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LA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI CO.CO.CO. E LA SUCCESSIVA STABILIZZAZIONE IMPEDISCE AL LAVORATORE DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNNO? LA CASSAZIONE AFFERMA CHE E’ POSSIBILE OTTENERLO.
Alcuni giudici del merito affermano tale principio: “In altri termini, deve ragionevolmente configurarsi, con la stipula del contratto un’accettazione del rapporto intrattenuto come titolare di un contratto di lavoro flessibile, inidonea a giustificare e legittimare Leggi tutto…