Nell’ udienza svolta in forma telematica senza la partecipazione dei difensori, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella l. 27 aprile 2020, n. 24, che ha previsto il passaggio “in decisione senza discussione orale”, in caso di rilievo d’ufficio di un profilo di inammissibilità della impugnazione, deve essere fatta applicazione della disposizione dell’art. 73, comma 3, seconda parte, c.p.a., dettata per l’ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione, assegnando alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie e riservando la decisione ad altra camera di consiglio.
Processo amministrativo – Covid-19 – Udienze senza la presenza degli avvocati – Art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020 – Rilievo d’ufficio di un profilo di inammissibilità della impugnazione – Ordinanza ex art. 73, comma 3, seconda parte, c.p.a. – Necessità.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato, Sez. II, Ordinanza 15 maggio 2020 n. 3109.