Tar AOSTA, sez. I, 03 dicembre 2021, n. 66
In materia di trasferimento definitivo ordinario di un appartenente alla Guardia di Finanza, provvisoriamente trasferito ai sensi della legge 104, il Tar di Aosta ha declinato la competenza in favore del Tar per il Molise.
Ad avviso del Tar di Aosta prevale il criterio dell’organo (il costituzionalista calabrese MORTATI avrebbe scritto “il soggetto rivestito dell’organo”) che ha emesso il provvedimento impugnato (il Comando Meridionale della GdF) e non il criterio di chi è il datore di lavoro effettivo.
Anche se il militare era stato trasferito, da oltre un anno, per la legge 104 per l’assistenza alla nonna (sempre a seguito di ricorso vittorioso di questo Studio innanzi il TAR Aosta e poi al Consiglio di Stato in Roma) per il Tar valdostano il datore di lavoro era la sede effettiva di svolgimento del servizio e non quella originaria (Aosta e Campobasso). Tale decisione non risulta condivisibile alla luce di numerose sentenze della Corte di Cassazione che ritengono prevalga la sede originaria di appartenenza del militare. Ma vi è di più. Nella formazione delle graduatorie ordinarie, con i relativi punteggi, al militare viene riconosciuta la distanza chilometrica da Aosta alla sua residenza e non certamente da Campobasso. Il Tar di Aosta non ha correttamente inteso tale dato certamente non successivo alla discussione del ricorso.
In ogni caso ubi maior minor cessat !
In ottemperanza all’ordinanza declinatoria della competenza si è provveduto a riassumere il giudizio innanzi al Tar di Campobasso con rinotifica alle amministrazioni coinvolte (MEF e Comando Generale GdF). Il TAR per il Molise potrà dichiararsi competente oppure declinare anch’essa e dovrà inviare gli atti al Consiglio di Stato per la discussione camerale del regolamento di competenza. La decisione sarà importante perché laddove si dovesse ritenere la competenza del Tar di Campobasso (sede di svolgimento del servizio) in luogo di quella di Aosta (sede di appartenenza) si aprirebbe un solco tra i Giudici Amministrativi e la Corte di Cassazione su tale tematica. Un solco interpretativo che prima o poi dovrà essere definitivamente colmato !