Il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto appieno il ricorso cautelare presentato dagli Avvocati Ciambrone & Mascaro con l’emissione dell’Ordinanza n. 3243/2022 Reg.Provv.Coll., datata 23.05.2022, respingendo la tesi di Saint Camillus International University Of Health Sciences, Università UNICAMILLUS di Roma e del Ministero dell’Università e Ricerca.

Il ricorrente, con il patrocinio degli Avvocati CIAMBRONE & MASCARO, aveva impugnato il provvedimento comunicato a mezzo pec in data 5
novembre 2021, con cui l’Ateneo UNICAMILLUS ha respinto l’istanza del
29.12.2020, avanzata dal Sig. Dott. Arturo LAMANNA in cui si chiedeva “di poter accedere al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso codesta SpettabileUniCamillus – Saint Camillus International University of Health and MedicalSciences, con riconoscimento in proprio favore di tutti i crediti correlati al conseguimento della suindicata laurea e, pertanto, con passaggio diretto senza effettuazione di test di ingresso e con il correlativo inserimento nell’ultimo anno di corso, in considerazione della piena sovrapponibilità ed utilità degli esami sostenuti nell’altro percorso didattico universitario”;
– della graduatoria di ammissione al II anno a seguito del Decreto Rettoriale n. 206/2021 del 14 .12.2021;
– della graduatoria di ammissione al III anno a seguito del Decreto Rettoriale n. 206/2021 del 14 .12.2021;
– di tutti i verbali della Commissione di Valutazione (dalla sua costituzione in seduta all’emissione del provvedimento reiettivo) inerente la procedura di valutazione operata a carico del patrocinato Dott. Arturo LAMANNA, nonché dei verbali, sempre della medesima Commissione e nell’anno accademico in corso 2021/2022, di analoghe procedure a carico di altri iscritti, richiesti a UNICAMILLUS, ma non ottenuti;
– dei chiarimenti del 21.12.2021 di UNICAMILLUS in risposta alla diffida
stragiudiziale del 10.12.2021 dei legali del Dott. LAMANNA, con omissione circa l’accesso agli atti; e per quanto concerne la posizione del ricorrente:
– del Decreto Rettoriale n. 206/2021 del 14 .12.2021, con cui si dava avviso della possibilità di presentazione delle richieste di trasferimento per anni successivi al primo, in relazione ai criteri di valutazione delle domande;
– del Regolamento Didattico dell’Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.01.2018;
– nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali con la revoca e la riforma degli effetti pregiudizievoli prodotti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lamanna Arturo il 27/4/2022:
Per l’annullamento: Nell’ambito del ricorso principale proposto avverso le
medesime parti e portante il numero di R.G. 120/22 pendente avanti all’ Ecc.Mo T.A.R., Sez. III, per il LAZIO:
1) del regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
medicina e chirurgia, ratificato dal Comitato tecnico organizzatore del 15 ottobre
2019;
2) nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso,
consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati.

Il TAR per il Lazio ha accolto pienamente le censure di diritto del ricorrente e ha Ordinato alle controparti : “… Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione di parte ricorrente, tramite l’apprezzamento ad opera dell’Università resistente – nell’esercizio della discrezionalità ad essa spettante – del percorso didattico-formativo svolto dal ricorrente medesimo nell’ambito della pregressa carriera universitaria ai fini del riconoscimento dei crediti formativi maturati e della relativa valutazione, all’uopo assegnando un termine massimo di trenta giorni (decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente provvedimento)”

Il TAR Lazio così si eprime in parte motiva, nell’importante decisione,

“… Considerato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che il proposto
gravame appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, atteso che il diniego
opposto all’istanza di ammissione ad anni successivi al primo avanzata dal
ricorrente – quale studente immatricolato al primo anno presso l’Università odierna
resistente, all’esito delle prove selettive sostenute per l’accesso al corso di laurea (a numero programmato) in medicina e chirurgia – ove fondato sul mancato riconoscimento di alcun credito formativo universitario (CFU) in ragione della ritenuta “… obsolescenza degli esami svolti durante la precedente carriera universitaria …” in quanto “… sostenuti in un arco temporale di più di 8 anni dall’istanza presentata, così come previsto dal Regolamento del C.d.L. in medicina e chirurgia” (cfr., rispettivamente, i verbali delle sedute in data 14 ottobre 2021 e 21 ottobre 2021 della Commissione per il riconoscimento dei crediti pregressi – doc. nn. 5 e 8 depositati in giudizio dall’Università), non sembra trovare fondamento nell’invocata previsione del Regolamento di Ateneo (art. 17), la quale
non appare riferibile – ove letta congiuntamente alla disposizione di cui all’art. 149 R.D. n. 1592/1933 (parimenti richiamata dall’Università medesima) – alla situazione in cui versa parte ricorrente, i cui crediti formativi (presentati per la relativa valutazione ai fini dell’ammissione ad anni successivi al primo) ineriscono ad un percorso di studi presso una facoltà affine (nel caso di specie, in odontoiatria e protesi dentaria) completato con il conseguimento del relativo diploma di laurea (oltre a successivi master universitari), non già ad un corso di studi oggetto di
sospensione e/o interruzione;
Considerato che il riconoscimento di crediti formativi sufficienti – all’esito di apposita valutazione dell’Università in merito al percorso didattico-formativo svolto presso una facoltà affine – rappresenta condizione necessaria per l’immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e
chirurgia, unitamente alla presenza di posti disponibili con riguardo al suddetto anno (per rinunce, trasferimenti ovvero abbandoni nell’anno di riferimento), come affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa alla luce dei principi interpretativi desumibili dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015 (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 29 dicembre 2021, n. 8710 e TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 3 aprile 2020 n. 3757);
Ritenuto altresì che, stante il pregiudizio dedotto da parte ricorrente, il proposto gravame appare assistito anche dal periculum in mora”.

Tale decisione costituisce un precedente importante ed innovativo in quanto consente, legittimamente e superando il criterio della obsolescenza, ai laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria di poter accedere direttamente almeno al terzo anno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e viceversa per i laureati in Medicina e Chirurgia che volesse conseguire la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Sino ad ora tutte le Università italiane, sia pubbliche che private, avevano alzato muri non consentendo, sostanzialmente, l’osmosi fra le due Lauree. Ora a seguito di questa innovativa decisione tutte le Università dovranno adeguarsi al diktat delle decisione oggi in commento!

Un altra battaglia di legalità e giustizia vinta dallo Studio degli Avvocati CIAMBRONE & MASCARO !


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