Il Consiglio di Stato, Sez. III, in data di oggi ha emesso una ordinanza che, pur non accogliendo la sospensione degli atti impugnati, capovolge la motivazione del rigetto del TAR Calabria sul ricorso presentato dagli idonei alla graduatoria OSS di Cosenza del luglio 2021 con ricorso preentato nel febbraio di quest’anno. Appare evidente che le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato sono chiaramente nuove e diverse rispetto all’iter motivazionale del TAR di Catanzaro. Infatti non ragiona piu’ in relazione all’interesse ad agire dei ricorrenti, ma in relazione al danno grave ed irreparabile in sé. Il TAR calabrese, di fatto, aveva reso inefficace la graduatoria degli OSS di Cosenza basandosi sul ragionamento che i ricorrenti (rappresentati in detta fase dall’avv. Danilo GRANATA del foro di Cosenza) erano tutti collocati in posizioni successive all’ 88esima e la maggior parte di essi in posizioni successive alla 200esima. Di fatto il TAR calabrese “aboliva” il principio di diritto dello scorrimento della graduatoria. Su tale aspetto, che avrebbe pregiudicato definitivamente il merito del ricorso, sono stati chiamati a pronunciarsi i Giudici di Palazzo Spada investiti da un appello cautelare dei ricorrenti che si sono rivolti, per il patrocinio innanzi la Magistratura Superiore, allo Studio degli Avvocati Ciambrone & Mascaro. Ieri si è discusso l’appello ed oggi il CdS ha emesso la sua decisione interlocutoria. Si è sostenuto, tra l’altro, nell’atto di appello come i giudici di prime cure, dunque, non avevano considerato ad esempio che la graduatoria dei ricorrenti partiva già dalla posizione n. 82 a seguire e quindi il ricorrente n. 88 era sesto in graduatoriae quindi in posizione utilissima visto che i posti da ricoprire, anche solo in relazione alla selezione pubblica dell’A.O. Mater Domini di Catanzaro, erano nove. La premessa argomentativa del TAR Calabria, quindi, pur a tutto voler concedere al principio di diritto posto a base della decisione, risultava palesemente erronea. I ricorrenti dal n. 88 della graduatoria così come la n. 200 ed oltre avevano tutto l’interesse allo scorrimento. Circostanza questa facilmente verificabile oltre che probabile, tant’è che l’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, in autotutela e correttamente, ha assunto il candidato posto al n. 140 della graduatoria per cui si chiedeva lo scorrimento. Il TAR calabrese, di fatto, con la sua decisione aveva “abolito” l’interesse degli idonei allo scorrimento della graduatoria. Tale pregiudizio non è stato condiviso e quindi oggetto d’impugnazione. Il Consiglio di Stato (Rel. Dott. MAIELLO) nella camera di consiglio di ieri non ha concesso la sospensiva ma ha radicalmente capolto la decisione del TAR Calabria non condividendola. Ha confermato l’ordinanza ma con motivazioni nuove e ciò che più conta per gli OSS, risultati idonei, riconoscendo di fatto il loro interesse allo scorrimento della graduatoria. Il CdS ha riconosciuto, comunque, che l’avviso di selezione, del febbraio 2021, dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro era antecedente all’approvazione della graduatoria degli OSS di Cosenza avvenuta solo nel mese di luglio 2021. Tale decisione, quindi, riconosce in buona sostanza la validità -in detta fase soggetta ad un sommario esame- dell’avviso di selezione dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro ma riconosce che l’altra parte coinvolta l’ASP di Crotone aveva sospeso il provvedimento alla data della decisione del TAR di Catanzaro. E’ evidente pertanto, che fatto salvo il diritto allo scorrimento della graduatoria degli OSS di Cosenza, permane tutto l’interesse a bloccare la selezione di Crotone che, nelle more del giudizio di appello, ha riattivato la procedura selettiva. Cosa più importante la decisione del CdS manda un segnale forte e chiaro ai vertici della Regione Calabria, anch’essa invocata in giudizio, e a tutte le aziende sanitarie e/o ospedaliere regionali. Prima di indire altre selezioni, dette amministrazioni sanitarie devono preliminarmente prendere in considerazione il diritto dei ricorrenti, in qualità di idonei dalla Graduatoria del Concorso per 24 OSS dell’AO di Cosenza (approvata con Deliberazione n. 358 del 30.07.2021), ad essere chiamati e/o impiegati– prioritariamente – dalle Aziende sanitarie per coprire il fabbisogno del personale sanitario indicato negli atti gravati. In attesa del merito che a questo punto può essere valutato diversamente anche dal TAR catanzarese rispetto alla precedente sospensiva, in quanto il Consiglio di Stato ha reso una motivazione diversa di cui anche il TAR Calabria deve tenere conto, i ricorrenti che hanno sostenuto questa battaglia di legalità lanciano un segnale forte e chiaro ai vertici regionali affinchè si ponga fine alla deprecabile “prassi” che ogni nuova dirigenza attui nuovi avvisi di selezione che possano servire, magari, da “bacino elettorale”. Gli odierni appellanti ricordano che la loro graduatoria è stata stilata dopo un regolare concorso mentre le amministrazioni regionali si ostinano a baipassarli con semplici avvisi di selezione. Le centinaia di idonei della graduatoria auspicano che le varie amministrazioni sanitarie regionali prendano l’esempio dall’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, guidata dal suo Commissario l’Avv. Francesco PROCOPIO, che è stata l’unica ad applicare correttamente la normativa in materia e dimostrando, all’evidenza, una buona gestione della cosa pubblica scevra da interessi politici.
Gli Avvocati Ciambrone&Mascaro condividono appieno l’apparato motivazionale dei Giudici di Piazza Capo di Ferro, per cui hanno lottato con apposite censure di diritto, e sono pronti ad impugnare ogni altro atto amministrativo regionale che dovesse andare contro gli interessi degli idonei OSS di Cosenza. La cattiva “prassi” amministrativa risulta avvisata !
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