Il Consiglio di Stato, con provvedimento del 14.10.2022, ha respinto la richiesta di ordinanza collegiale di sospensione degli atti impugnati dopo che il medesimo organo giudiziario aveva pubblicato in data 15.09.2022 il decreto monocratico di sospensione in attesa della discussione. L’appello è stato discusso davanti alla Sezione III alla quale la difesa degli appellanti OSS di Cosenza, al di là della concessione o meno della sospensiva ormai superata dagli sviluppi della vicenda e delle deliberazioni intervenute giorni dopo la notifica dell’appello cautelare, aveva chiesto principalmente di indicare delle linee guida su cui le amministrazioni sanitarie regionali si potevano muovere nel rispetto della legge. Orbene il Consiglio di Stato, pur non concedendo la sospensiva in quanto ormai superata, anche, per lintervenuto scorrimento in atto della graduatoria degli OSS di Cosenza e sui cui da ultimo è intervenuta anche una espressa Convenzione di autorizzazione all’utilizzo con il GOM di Reggio Calabria, ha raccolto l’invito e ha emesso una articolata motivazione in cui fa chiarezza sul diritto o meno ad essere chiamati degli OSS idonei della graduatoria cosentina. Ebbene i motivi che attengono alla mancata concessione formale della sospensiva si basano, essenzialmente, sulla temporaneità degli incarichi che alcune amministrazioni hanno inteso attingere (ASP Crotone) che per il Consiglio di Stato non rappresenta una “… significativa incidenza … sull’interesse dei ricorrenti” che quindi, in base al ragionamento sottostante dei Giudici di Palazzo Spada, mantengono intatto il loto diritto ad essere chiamati, con scorrimento della graduatoria, per incarichi a tempo indeterminato o determinato. Anche in riferimento alla delibera emessa dall’ASP di Cosenza e su cui gli appellanti avevano avuto notizia dell’uso di una graduatoria successiva a quella degli OSS di Cosenza (con scorrimento sino alla posizione n. 105) il Consiglio di Stato ha fatto prevalere la circostanza che la delibera impugnata è stata, poi, revocata in autotutela da parte della stessa amministrazione. Il ragionamento sottostante è che laddove fosse provata, e quindi impugnata, un modus operandi “… provvedimenti estranei alla res controversa” diverso da quello dello scorrimento della graduatoria degli appellanti ci troveremmo di fronte ad un comportamento illegittimo e censurabile. In buona sostanza, per tutte le assunzioni di OSS, non si può prescindere dalla graduatoria di Cosenza tranne che per incarichi temporanei. Circa il mancato accordo tra ASP di Reggio Calabria e l’A.O. “Annunziata” di Cosenza per l’utilizzo della graduatoria in convenzione (come invece da ultimo stipulata con il GOM di Reggio Calabria) il Consiglio di Stato ritiene, come linea guida, che l’autorizzazione preventiva riconosciuta nel bando, e per come censurato nell’appello cautelare, “… non è assimilabile al preventivo accordo in tal senso con l’Amministrazione interessata …”. Quindi si indica alle Amministrazioni sanitarie la via maestra che è quella della Convenzione di utilizzo della graduatoria degli OSS di Cosenza che, lo ricordiamo, è stata stilata dopo una regolare concorso con prova pratica e orale e per come voluto dalla Costituzione. Bisogna dare atto che, al momento, solo il GOM di Reggio Calabria ha rispettato questa linea guida stipulando una apposita Convenzione di utilizzo della graduatoria per il suo fabbisogno di personale OSS. Anche in relazione alla delibera dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” il Consiglio di Stato, pur confermando in detta fase il deliberato impugnato, ha però indicato nel ragionamento sottostante una linea guida che laddove l’A.O. catanzarese avesse chiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria deve poi procedere allo scorrimento della graduatoria di Cosenza dopo aver esaurito quella di Vibo Valentia. Il Comitato degli OSS di Cosenza, quindi, procederà nei prossimi giorni a monitorare costantemente come le varie amministrazioni sanitarie procederanno con la copertura del loro fabbisogno della categoria professionale degli OSS e sul rispetto, quindi, del confermato diritto allo scorrimento della loro graduatoria in via prioritaria che, ormai, alla luce della ultima delibera del Commissario ad acta e dei fondi stanziati non dovrebbe generare più situazioni di precariato con incarichi temporanei.
Il Consiglio di Stato, dopo l’articolata motivazione, ha compensato le spese del giudizio ritenendo “… la sussistenza di giuste ragioni …” che rappresentano all’evidenza il buon diritto degli OSS cosentini di ricorrere al presidio della legge.
Il Consiglio di Stato, nei suoi ragionamenti sottostanti alla motivazione che in tal senso va valutata trattandosi di Magistratura Superiore, ha confermato il diritto allo scorrimento della graduatoria di Cosenza e da cui non si può prescindere. Basta stipulare la Convenzione con l’Ente organizzatore del concorso, l’A.O. “Annunziata” di Cosenza da considerarsi come via maestra e principale da seguire nella copertura del fabbisogno del personale sanitario. Ovviamente il Comitato OSS di Cosenza vigilerà sul corretto operare e sulla trasparenza delle amministrazioni interessate augurandosi, sin da ora, di poter poi rinunciare per carenza d’interesse ai ricorsi per cui pendono ancora i giudizi nella sua fase di merito innanzi al TAR Calabria. Rinuncia subordinata, ovviamente, al rispetto delle regole e all’utilizzo in via prioritaria della graduatoria di Cosenza. La lunga e tortuosa battaglia giudiziaria a cui sono stati costretti gli OSS cosentini, ormai non più fantasmi, ha portato il giusto riconoscimento del diritto allo scorrimento della loro graduatoria. Padri e madri di famiglia che chiedono una sola cosa: il rispetto delle regole e della trasparenza amministrativa. Si vigilerà su questo e sempre pronti ad impugnare comportamenti illegittimi e violatori del loro buon diritto.