Sedici strutture sanitarie, che si occupano di riabilitazione e fragilità, in Calabria, sono gestite dal gruppo Karol che ha stipulato una cessione del ramo d’azienda. È quanto prevede l’accordo siglato dal presidente di Karol Betania con la Fondazione Betania, punto di riferimento per la Regione Calabria nel settore della riabilitazione, con oltre 400 dipendenti e circa 450 posti letto accreditati, che prevede anche attività ambulatoriali e centri diurni. Orbene in virtù del disposto dell’art. 2112 Cod. civ. : “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. Nel caso seguito dal nostro Studio il cessionario chiedeva agli oltre 400 dipendenti di firmare un verbale congiunto, innanzi l’Ispettorato territoriale del lavoro, con cui i lavoratori rinunciavano alla responsabilità solidale fra le due aziende, prevista per legge, con la “contropartita” di un verbale esecutivo a novanta giorni circa il pagamento di tutti gli arretrati spettanti ai lavoratori da FBO (Fondazione Betania onlus). In sintesi si obbligava a pagare il solo cedente (FBO) e non il cessionario (Karol Betania strutture sanitarie srl) che subentrava nei contratti di lavoro a far data dal 1 dicembre 2022. Tale “invito” veniva accompagnato dalla necessità di seguirlo concretamente al fine di poter continuare ad assicurare ai lavoratori il posto di lavoro. Avendo contezza dello svuotamento del patrimonio di FBO e della cessione dei crediti della P.A., che confluivano verso il cessionario Karol Betania srl, risultava evidente che la firma del verbale congiunto non risultava assolutamente conveniente per i lavoratori. Non solo. Ciò che si adombrava, dal nuovo datore di lavoro, come una necessità era in realtà un adempimento spontaneo dei lavoratori certamente non obbligati dalla legge. Per tali motivi il nostro Studio, nei casi di cessione del ramo di azienda, consiglia sempre ai propri assistiti – soprattutto se lavoratori- di mantenere la responsabilità solidale sui debiti fra cedente e cessionario e ciò al fine di avere una “doppia garanzia” e quindi la possibilità di chiedere l’adempimento ad entrambi. Ma vi è di più. Se il creditore (sia esso o meno lavoratore non importa) abbia formato un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiunzione ecc.) nei confronti del solo cedente (nel caso seguito dal nostro Studio nei confronti di FBO) mentre il cessionario è rimasto estraneo alla procedura giudiziaria, questo titolo esecutivo è azionabile nei confronti anche del cessionario (nel nostro caso Karol Betania strutture sanitarie srl) per come statuito sia dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili e sia da alcuni Tribunali del merito (tra tanti Tribunale di Napoli). Quindi il creditore/lavoratore potrà azionare il titolo esecutivo notificando il precetto non solo al cedente ma anche al cessionario! Dando così inzio alla fase di esecuzione forzata e quindi verso un pignoramento presso terzi (Banche, P.A. debitrici verso il proprio debitore ecc.) ovvero mobiliare e/o immobiliare. Quindi nei casi di cessione del ramo di azienda al creditore non conviene esonerare dalla responsabilità solidale il cessionario perchè si rischia di rivalersi, poi, solo verso una scatola vuota…?! Ciò perchè il cessionario subentra in tutti i crediti del cedente e, per legge com’è equo, anche nei debiti !
Notizie
LA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI CO.CO.CO. E LA SUCCESSIVA STABILIZZAZIONE IMPEDISCE AL LAVORATORE DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNNO? LA CASSAZIONE AFFERMA CHE E’ POSSIBILE OTTENERLO.
Alcuni giudici del merito affermano tale principio: “In altri termini, deve ragionevolmente configurarsi, con la stipula del contratto un’accettazione del rapporto intrattenuto come titolare di un contratto di lavoro flessibile, inidonea a giustificare e legittimare Leggi tutto…