In questo periodo si assiste ad una sequela di Concessionari (SOGET di Pescara; Area Riscossioni s.r.l. di Torino ecc.) che stanno notificando ai contribuenti italiani una serie di preavvisi di fermo auto poi seguiti dall’iscrizione del fermo amministrativo auto. Com’è noto l’iscrizione comporta l’impossibilità della circolazione del veicolo (in caso contrario si rischia una sanzione sino ad Euro 2.000,00 e il sequestro del mezzo) e in caso di alienazione deve essere fatta menzione del fermo.

I Concessionari usano tale strumento di esecuzione come clava per costringere i contribuenti a pagare, a volte anche piccole somme, rimaste insolute in considerazione che l’iscrizione a loro non costa nulla!

Il nostro Studio ha difeso diversi professionisti ed imprese che avendo un contenzioso in atto con il fisco si sono visti investire da innumerevoli fermi anche diversi sullo stesso mezzo…?!

Il nostro Studio annovera uno dei precedenti giurisprudenziali a Sezione Unite (provvedimento del 12.10.2006) che ha segnato lo sparti acque fra la competenza del giudice amministrativo con quello ordinario.

Nei vari ricorsi, presentati in diverse sedi di Corte di Giustizia Tributaria, si è sostenuto :

“… La questione sulla giurisdizione e competenza, com’è noto, ora è stata definitivamente risolta a luglio del 2015 con una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione  che, definitivamente risolvendo il contrasto insorto in materia, ha chiarito che “… una regola uguale per tutti i casi non esiste, ma dipende dalla causa (tributo, sanzione, ecc.) per cui è stato effettuato il fermo.” Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, con l’Ordinanza in commento hanno stabilito che la competenza sui ricorsi contro fermo e ipoteca vanno presentati al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile. Sempre che non si tratti di tributi, poiché, altrimenti, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali. (cfr. Ordinanza N. 15354 del 22.07.2015).

In precedenza le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione avevano emesso, com’è noto, l’ Ordinanza n. 875 del 12 ottobre 2006 e con deposito in data 17 gennaio 2007. Com’è noto il decreto legge n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013, c.d. legge del fare, esclude la pignorabilità dei beni strumentali all’esercizio di una professione. Pertanto nel caso di specie, se il mezzo è inserito nell’elenco dei beni ammortizzabili non può essere sottoposto al fermo che è misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione. Il provvedimento di fermo va quindi annullato. Essa ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all’attività professionale o d’impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell’espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa del contribuente. (in questo senso esplicitamente, fra tante, la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3559 del 2015, ha sancito l’illegittimità del fermo dei beni mobili registrati strumentali all’attività lavorativa del contribuente.).”

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro è stata fra le prime ad esprimere accogliendo il ricorso e così motivando: “…Fondato e assorbente è il primo motivo del ricorso col quale il ricorrente invoca la violazione dell’art. 86, comma 2, del DPR n. 602/73, così come novellato dall’art. 52, comma 1, lettera m-bis, del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, recita “… la procedura di iscrizione del fermo dei beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’ attività di impresa o della professione …” Dal su citato articolo, si rileva, in modo inequivocabile, che il fermo amministrativo non può essere eseguito su beni strumentali all’attività di impresa o professione. E come provato e documentato l’odierno ricorrente, utilizza l’autovettura , oggetto del fermo, per lo svolgimento della sua attività, tanto è documentato dallo stralcio del registro dei beni ammortizzabili, in cui viene esplicitamente indicata tale vettura.
Pertanto, con motivo assorbente, l’auto, come nel caso di specie, inserita nell’elenco dei beni ammortizzabili, non può essere sottoposta al fermo, misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione. Quindi, il provvedimento di fermo impugnato va annullato e cancellato.”

La sentenza è stata pubblicata in data 17.10.2023.

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