Nel mese di marzo 2025 il Consiglio di Stato accoglie l’appello di un sottoufficiale della GdF di Campobasso. Con il ricorso del 2023 innanzi al TAR per il Molise, sede di Campobasso, un sottoufficiale della GdF, ha impugnato ai fini dell’annullamento la determina del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Campobasso, con cui si respingeva il ricorso gerarchico presentato dal sottoufficiale, nonché la determina n. 14717/2023 del 02.03.2023, emessa dal Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Campobasso e notificata in pari data, con cui si comminava al Maresciallo Capo, la sanzione disciplinare di Corpo della consegna di giorni uno, oggetto del ricorso gerarchico; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali nonché di tutti gli atti emessi e non conosciuti, con la revoca e la riforma degli effetti pregiudizievoli prodotti. Il TAR adito anche in sede di giudizio monocratico cautelare respingeva la suddetta istanza con decreto; poi in data 24.05.2023 fissava udienza camerale per la discussione dell’incidente di sospensione, e dopo apposita discussione disponeva per il rigetto con ordinanza del 2023, ritenendo che”… quanto al fumus boni iuris, che le censure ricorsuali non si presentano per lo meno a una prima sommaria delibazione propria della presente fase, di consistenza tale da giustificare la concessione della misura cautelare” e inoltre che “… quanto al periculum in mora, che gli elementi addotti non appaiono delineare un pregiudizio attuale, bensì solo futuro ed eventuale”. Avverso tale decisione si proponeva ricorso in appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato , in cui si evidenziavano in particolare i gravi travisamenti in cui erano incorso il Giudice di prime cure sia in relazione alla valutazione del fumus boni iuris sia riguardo allaconcretezza ed attualità del danno. Il Consiglio di Stato, Sez. II fissava udienza camerale per la discussione della sospensiva e dopo apposita discussione, con ordinanza, contrariamente al giudice cautelare di prime cure, accoglieva la sospensiva con celere fissazione nel merito e così motivava: “Ritenuto che il ricorso presenta aspetti di possibile fondatezza, con particolare riferimento ai profili della rilevanza del contenzioso in questione rispetto al servizio prestato dal militare e, comunque, della sproporzionalità della sanzione; infatti, anche a voler ritenere il procedimento disciplinare idoneamente sorretto dal rilievo della insufficienza della notifica degli atti giudiziari per assolvere all’obbligo specifico di informativa di tutte le vicende che possano condizionare il servizio, tuttavia nel caso specifico si tratta non di un contenzioso tra il militare ed altri soggetti, della cui instaurazione la scala gerarchica sarebbe rimasta all’oscuro in carenza di comunicazione da parte del dipendente, bensì di un contenzioso con la medesima amministrazione di appartenenza; Considerato il pregiudizio derivante dai gravi riflessi della sanzione sulla progressione di carriera e sui trasferimenti; Ritenuta la sussistenza delle ragioni di legge per la compensazione delle spese del grado P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie l’appello (Ricorso numero: 4518/2023); ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Compensa le spese della presente fase cautelare …”. Il TAR per il Molise sede di Campobasso non teneva in alcun conto l’indirizzo offerto dall’Ecc.mo Consiglio di Stato in relazione alla diversa valutazione del fumus boni iuris e fissava la discussione del merito sette mesi dopo. Dopo apposita discussione, il TAR per il Molise disponeva per il rigetto del ricorso!
Il sottoufficiale rappresentato e difeso dal nostro Studio ha impugnato in appello al CdS la decisione dal TAR di Campobasso con un articolato ricorso e rilevando diversi vizi motivazionali.
All’esito della discussione dell’appello il Consiglio di Stato lo accoglieva e riformava la decisione del TAR di Campobasso annullando il provvedimento disciplinare iniquo applicato al maresciallo Capo dal suo superiore gerarchico.
La sentenza è stata depositata il 17.03.2025, Sezione II, e così ha, fra l’altro motivato: “Il secondo motivo di gravame è fondato. Si deve infatti prendere atto, come rimarcato in sede cautelare, a prescindere dalla eventuale sproporzionalità della sanzione, dell’insussistenza radicale dei suoi presupposti rispetto ad una condotta che costituisce esplicazione del diritto di difesa e di cui non poteva l’Amministrazione non essere a conoscenza. Invero va rilevato che: la norma di cui all’art. 748 t.u.o.m. (d.P.R. n. 90/2010), segnatamente il comma 5 richiamato dal T.a.r. a sostegno della propria decisione laddove prevede che “il
militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente […] risulta in atti che l’iniziativa processuale è stata assunta mediante rituale notifica del ricorso all’Amministrazione militare; quest’ultima assume carattere unitario e pertanto non può che inferirsi che anche articolazioni territoriali ne sono venute a conoscenza; degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, non può che riferirsi ad iniziative processuali assunte nei riguardi di soggetti diversi dall’Amministrazione di appartenenza e, come tali, da essa non conosciute; ad opinare nel senso auspicato dall’Amministrazione verrebbero ad essere ricondotte conseguenze pregiudizievoli ad iniziative che costituiscono (corretta) esplicazione del diritto di difesa, dichiarato inviolabile e garantito dall’art. 24 Cost. D’altra parte, risulterebbe privo di ragionevolezza (laddove lo si ritenesse sussistente) l’onere di notiziare gli organi territoriali quando l’amministrazione comunque è venuta a conoscenza dell’iniziativa processuale attraverso la notifica del ricorso. Tanto premesso, l’atto di appello deve essere accolto, con conseguenteaccoglimento del ricorso di prime cure ed annullamento dell’atto col medesimo impugnato.“
Giustizia è fatta !