Nel mese di marzo 2025 si sono discussi due ricorsi in Cassazione e fra l’altro si è affrontata una questione di diritto molto delicata circa il mancato rilascio dei files audio delle intercettazioni alla scrivente difesa (Avv. Luigi CIAMBRONE) che ne aveva fatto regolare richiesta. La medesima questione era stata già posta in Cassazione, sempre dalla scrivente difesa, in relazione ad un maxi processo risalente all’anno 2014. La Cassazione aveva accolto il ricorso disponendo, allora, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, per un nuovo esame. Dopo 11 anni si è verificata la medesima violazione che è stata portata al vaglio della Suprema Corte di Cassazione in virtù della cultura della giurisdizione e non del giustizialismo. E’ da premettere in punto di fatto, come si evince dal testo stesso del provvedimento impugnato, nonché dall’esame del fascicolo processuale allegato, cui la Corte può accedere, data la natura procedurale della violazione dedotta, che la produzione del P.M., ove dovevano essere i documenti richiesti, è stata riversata con una fascicolazione solo di trascrizione, operata dalla P.G. procedente, e senza il ritrovamento dei files audio originari di cui si è chiesto subito l’ascolto. La scrivente difesa recatasi presso la Procura della Repubblica, a tanto indirizzato dalla cancelleria del riesame che nel suo scarno fascicolo cartaceo non aveva alcun file, ha chiesto il rilascio di copia integrale di tutto il fascicolo e si è fatto subito notare che nello stesso non erano rinvenuti i files audio della registrazione telefonica prodotta dalla persona offesa a mezzo PEC alla GdF di Catanzaro nonché le intercettazioni telefoniche operate sull’utenza degli indagati. La mancanza era ictu oculi evidente in quanto erano presenti solo files con estensione PdF ed in relazione ai files audio vi erano le sole trascrizioni operate dalla P.G. e che in diversi punti, come la Corte potrà accertare, si interrompono con i tre punti (…) che non consentono, quindi, alla difesa di prendere contezza piena sulle conversazioni non potendo sapere se i tre punti apposti si riferiscono a circostanze non utili per le indagini (sempre però a parere della P.G. operante che com’è noto è tenuta all’obbligo di legalità ma non a quello di imparzialità) oppure perché le frasi risultano incomprensibili per uso dialettale o per disturbo della traccia audio. Questo il nocciolo centrale d’inerzia dell’eccezione ed erra il Tribunale anche quando non differenzia tra il fascicolo del P.M., del difensore e del Giudice del Riesame. L’art. 309 n. 08 statuisce che gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà di esaminarli e di estrarne copia. Orbene se i Giudici del Riesame possono accedere da remoto, per come riferito alla scrivente difesa, al fascicolo di cui all’archivio ex art. 269 cpp alla difesa, invece, è assegnato un codice di accesso al fascicolo del P.M. che risulta consultabile, infatti, presso gli uffici della Procura della Repubblica. Non esiste più, quindi, il fascicolo dei giudici con gli atti depositati in Cancelleria ma solo un accesso da remoto per i Giudici (fascicolo/archivio P.M.) e un accesso in loco alla difesa che non può godere dell’accesso da remoto e che avrebbe consentito un esame ed ascolto dei files audio direttamente dal proprio Studio e in qualsiasi orario e quindi “tempestivamente”. Se dobbiamo ritenere che l’evoluzione tecnologica ha sopravanzato il legislatore (che dovrebbe, allora, modificare l’art. 309 n. 8) è necessario consentire a tutte le parti processuali il medesimo accesso! Ecco perché si era, anche, avanzata l’eccezione d’incostituzionalità ove le norme (in particolare l’art. 309 n. 8 c.p.p.) non prevedono che sino al giorno dell’udienza gli atti rimangono depositati nell’archivio e/o piattaforma a cui tutte le parti processuali possono accedere, anche da remoto, con apposita login e password.
In altri termini l’eccezione preliminare defensionale individuava due aspetti: la prima, più di principio, era quella della mancanza del fascicolo e degli atti nella cancelleria del Tribunale (ex art. 309, numero 8, c.p.p.) con modalità di accesso differenziate e più gravose per la difesa; la seconda, più sostanziale, che la difesa aveva riscontrato l’assenza dei files audio durante l’accesso. Del tutto errata la deduzione del Tribunale catanzarese quando così scrive: “Né questo comporta una qualche violazione del diritto di difesa ovvero del contraddittorio, a adeguatamente tutelati già con il pacifico riconoscimento del diritto di procedere tempestivamente all’ascolto e all’estrazione di copia dei files audio delle intercettazioni (su cui la difesa non ha mosso obiezione alcuna) trattandosi di una facoltà coessenziale al pieno espletamento del diritto di difesa sin dalla fase cautelare”. Nessuna consultazione tempestiva di ascolto e/o di estrazione copia ma la sola messa a disposizione della trascrizione cartacea. Già solo per questo motivo l’ordinanza impugnata è da annullare, con conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
La Procura Generale presso la Suprema Corte, con requisitoria sia scritta che orale in udienza innanzi la Sezione II, condivideva appieno l’assunto difensivo e così argomentava: “Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata messa a disposizione dei file audio delle intercettazioni pur richiesti alla Procura della Repubblica di Catanzaro con istanza del 31 ottobre 2024 che non veniva riscontrata; in particolare, la difesa rileva il vizio della motivazione nella parte il Tribunale del Riesame ha ritenuto che nessuna obiezione fosse stata mossa proprio in relazione al diritto di procedere all’ascolto ed all’estrazione di copia dei files audio.
All’interno dello stesso motivo la difesa reitera l’eccezione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 309 comma 8 cpp nella parte in cui non è previsto che fino al giorno dell’udienza tutte le parti processuali possano accedere all’archivio di cui all’articolo 269 cpp. Con il secondo motivo si rileva la violazione di legge rispetto alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 393 cp.
Con il terzo motivo si lamenta il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla omessa valutazione del loro affievolimento.
Con il quarto motivo si segnala la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso nel delitto nei confronti del ricorrente.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame non ha riscontrato l’eccezione, riproposta in questa sede dalla difesa, relativa al mancato accesso ai file audio delle intercettazioni utilizzate per l’adozione della misura cautelare.
E’ allegata al ricorso l’istanza depositata alla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 31.10.2024 nella quale è formulata la richiesta di ascolto in tempo utile rispetto alla udienza del 5.11.2024.
A pagina 2 della impugnata ordinanza è presente un inciso nel quale si legge “riservando (-d’intende la difesa- ndr) di enunciare ulteriori motivi in udienza e richiesto l’ascolto di tutte le intercettazioni/registrazioni e ambientali attraverso il file audio originale”
Nella ordinanza (fine pagina 2-inizio pagina 3) si richiamano i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità che attribuiscono a tale facoltà di ascolto e di estrazione copia valore di coessenzialità rispetto al pieno espletamento del diritto di difesa, rilevando, tuttavia, che nessuna obiezione era stata sollevata dalla difesa.
In relazione a tale punto, la motivazione appare carente e meritevole di integrazione dal momento che dalla lettura della ordinanza non è dato comprendere se il Tribunale abbia accertato che un riscontro sia stato dato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro alla istanza difensiva del 31.10.2024 che è stata prodotta in occasione della udienza.
Si tratta di tema di rilievo decisivo e necessitante di preliminare chiarimento, dal momento che l’eventuale mancata messa a disposizione della difesa dei files audio delle intercettazioni utilizzate per l’adozione della misura cautelare è destinata a riverberarsi sulla possibilità o meno della loro utilizzabilità limitatamente al giudizio cautelare del riesame. Sulle conseguenze rispetto alla ordinanza adottata dal Tribunale del Riesame, correlate al mancato rilascio dei files audio richiesti dalla difesa- come nel caso in esame- con espresso riferimento all’interesse all’ascolto in vista della già fissata udienza di trattazione del gravame- si richiama il seguente principio di diritto:
“ In tema di riesame, l’omessa consegna da parte del pubblico ministero dei “files” audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l’emissione dell’ordinanza cautelare, determina nullità nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso e di una sua esplicita finalizzazione alla proposizione del riesame, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell’indagato.”
Sez. 6 – , Sentenza n. 4021 del 19/12/2023 P.Q.M. CHIEDE Che l’On. Corte di Cassazione annulli con rinvio l’impugnata sentenza“.
E la Cassazione cosa fa? Una parola è poco ma due sono troppe…