Il 26 maggio 2022 la Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma sarà chiamata a decidere sul ricorso presentato dagli OSS calabresi per l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza cautelare n. 00088/2022 Reg. Provv. Caut. del 23.02.2022 emessa da T.A.R. Calabria, Sede di Catanzaro (sez. II), sul ricorso proposto dal Sig. LEONE Vincenzo + Altri, depositata in Segreteria con pubblicazione il 25.02.2022, mai notificata ai ricorrenti e che rigettava l’istanza cautelare. La precitata ordinanza è illegittima, ingiusta e gravatoria in virtù dei motivi che andremo, di qui a poco, ad illustrare.

Con il ricorso iscritto innanzi al TAR Calabria Catanzaro,
gli odierni Appellanti hanno impugnato: “1) la Deliberazione del
Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone n. 744 del 18.11.2021
avente ad oggetto “Indizione Avviso pubblico, per soli titoli, per formazione graduatoria di disponibilità per conferimento incarichi temporanei, per sostituzioni, per Operatore Socio Sanitario – Cat. BS”;
2) l’Avviso aperto di manifestazione d’interesse di pronta disponibilita’
per operatore socio sanitario pubblicato in data 05.01.2022 dall’A.O. di
Catanzaro “Pugliese Ciaccio” e della presupposta delibera;
3) l’Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per n. 6 mesi,
eventualmente prorogabili, nella parte in cui prevede il reclutamento di n. 9 Operatori Socio Sanitari, pubblicato il 04.02.2021 dall’A.O. Mater Domini di Catanzaro, dell’Elenco degli ammessi e di convocazione per le prove
pubblicato in data 05.01.2022 delle prove stesse, e della presupposta delibera n. 65 del 4/02/2021;
4) nonché di ogni altro a questi connesso, conseguente e presupposto, tra cui gli atti istruttori sottesi ai summenzionati atti sebbene allo stato non conosciuti. per l’accertamento dell’illegittimità del modus operandi delle resistenti e odierne appellate, le quali, piuttosto che utilizzare la Graduatoria vigente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 24
posti di oss, cat. bs, tempo indeterminato dell’AO di Cosenza, hanno indetto nuove selezioni pubbliche; con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di idonei dalla Graduatoria del Concorso per 24 OSS
dell’AO di Cosenza (approvata con Deliberazione n. 358 del 30.07.2021), ad essere chiamati e/o impiegati– prioritariamente – dalle Aziende sanitarie resistenti per coprire il fabbisogno del personale sanitario indicato negli atti gravati.Con richieste istruttorie.”

In data 23 febbraio 2022 il TAR Calabria Catanzaro, Sez. Seconda, in sede
cautelare, in merito al suddetto ricorso, in cui i ricorrenti erano rappresentati ad altri difensori, con ordinanza n. 88/2022 Reg. Prov. Cau., respingeva la domanda cautelare, compensando le spese.
La parte motiva si esprime così:
“ Premesso che:
– i ricorrenti, nella loro qualità di idonei della graduatoria del concorso per operatori sanitari dell’A.O. di Cosenza, hanno impugnato gli atti di tre distinte selezioni pubbliche per il reclutamento di operatori sanitari indette dall’A.S.P. di Crotone, dall’A.O. di Catanzaro “Pugliese Ciaccio” ha effettivamente utilizzato la graduatoria del concorso presso l’A.O. di Cosenza per l’assunzione del personale richiesto;
Rilevato che:
-conseguentemente, l’unica selezione pubblica ancora in corso è quella indetta dall’A.O. Mater Domini di Catanzaro, la quale indica un fabbisogno di soli n. 9 operatori sociosanitari;- i ricorrenti sono tutti collocati, nella graduatoria dell’A.O. di Cosenza, in posizioni successive all’88esima e la maggior parte di essi in posizioni successive alla 200esima;
Ritenuto, pertanto, che:
– l’istanza cautelare non sia fornita del requisito di un attuale e concreto periculum in mora, in quanto non appare sussistere la ragionevole prospettiva che i ricorrenti, vista la loro posizione deteriore in graduatoria, possano essere chiamati ad assumere incarichi lavorativi presso la A.O. Mater Domini di Catanzaro, qualora la stessa dovesse utilizzare la graduatoria dell’A.O. di Cosenza per la copertura del fabbisogno di
personale;
– sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase Cautelare”.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) rigetta l’istanza
cautelare formulata dai ricorrenti. Spese compensate.”
Tale assunto motivazionale non può essere condiviso e merita di essere
rettificato a cura del Consiglio di Stato e per questo i ricorrenti hanno chiesto il patrocinio dello Studio Legale CIAMBRONE & MASCARO.

L’appello cautelare consta di un unico articolato motivo di diritto tendente a far rilevare la falsa applicazione della legge e la illogicità della decisione impugnata con gravi travisamenti del dato e del fatto processuale.

Il Consiglio di Stato nell’udienza del 26 maggio 2022 sarà chiamato a d esprimersi sull’appello interposto dai ricorrenti e su cui sono riposte tutte le legittime pretese degli OSS calabresi che hanno svolto regolari prove concorsuali con posto utile in graduatoria.

Graduatorie del tutto neglette dalle altre amministrazioni sanitarie!

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