Il TAR Lazio, Sezione Terza, nel mese di maggio, aveva accolto appieno il ricorso cautelare presentato dagli Avvocati Ciambrone & Mascaro con l’emissione dell’Ordinanza n. 3243 respingendo la tesi di Saint Camillus International University Of Health Sciences, Università UNICAMILLUS di Roma e del Ministero dell’Università e Ricerca.
Il ricorrente, con il patrocinio degli Avvocati CIAMBRONE & MASCARO, aveva impugnato il provvedimento con cui l’Ateneo UNICAMILLUS aveva respinto l’istanza avanzata dal Dott. A. L. in cui si chiedeva di poter accedere al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con riconoscimento dei crediti conseguiti nella Laurea affine.
Il TAR Lazio così si eprimeva in parte motiva, nell’importante decisione,
“… Considerato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che il proposto
gravame appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, atteso che il diniego
opposto all’istanza di ammissione ad anni successivi al primo avanzata dal
ricorrente – quale studente immatricolato al primo anno presso l’Università odierna resistente, all’esito delle prove selettive sostenute per l’accesso al corso di laurea (a numero programmato) in medicina e chirurgia – ove fondato sul mancato riconoscimento di alcun credito formativo universitario (CFU) in ragione della ritenuta “… obsolescenza degli esami svolti durante la precedente carriera universitaria …” in quanto “… sostenuti in un arco temporale di più di 8 anni dall’istanza presentata, così come previsto dal Regolamento del C.d.L. in medicina e chirurgia” (cfr., rispettivamente, i verbali delle sedute in data 14 ottobre 2021 e 21 ottobre 2021 della Commissione per il riconoscimento dei crediti pregressi – doc. nn. 5 e 8 depositati in giudizio dall’Università), non sembra trovare fondamento nell’invocata previsione del Regolamento di Ateneo (art. 17), la quale
non appare riferibile – ove letta congiuntamente alla disposizione di cui all’art. 149 R.D. n. 1592/1933 (parimenti richiamata dall’Università medesima) – alla situazione in cui versa parte ricorrente, i cui crediti formativi (presentati per la relativa valutazione ai fini dell’ammissione ad anni successivi al primo) ineriscono ad un percorso di studi presso una facoltà affine (nel caso di specie, in odontoiatria e protesi dentaria) completato con il conseguimento del relativo diploma di laurea (oltre a successivi master universitari), non già ad un corso di studi oggetto di
sospensione e/o interruzione;
Considerato che il riconoscimento di crediti formativi sufficienti – all’esito di apposita valutazione dell’Università in merito al percorso didattico-formativo svolto presso una facoltà affine – rappresenta condizione necessaria per l’immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e
chirurgia, unitamente alla presenza di posti disponibili con riguardo al suddetto anno (per rinunce, trasferimenti ovvero abbandoni nell’anno di riferimento), come affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa alla luce dei principi interpretativi desumibili dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015 (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 29 dicembre 2021, n. 8710 e TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 3 aprile 2020 n. 3757);
Ritenuto altresì che, stante il pregiudizio dedotto da parte ricorrente, il proposto gravame appare assistito anche dal periculum in mora”.
Avverso tale ineccepibile decisione la UNICAMILLUS, sostenuta in adesione dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, aveva interposto atto di appello chiedendo l’annullamento della decisione del TAR Lazio in quanto – a loro dire – i giudici romani avevano sbagliato nella interpretazione delle norme e si doveva applicare, anche per i laureati, il criterio dell’obsoloscenza. In data di martedì 19 luglio si è discusso l’appello ove l’appellato Dott. A.L. si era costituito, sempre tramite il patrocinio dello Studio degli Avvocati CIAMBRONE & MASCARO & Partners, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione del TAR per il Lazio.
In data di oggi il Consiglio di Stato, Sezione VII, ha rigettato l’appello interposto dall’Ateneo UNICAMILLUS di Roma e l’intervento in adesione della stessa Avvocatura Generale dello Stato che difendeva il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Il Consiglio di Stato, fra l’altro, così si eprime:
” Rilevato che:
ad una prima sommaria delibazione risulta preferibile l’interpretazionerestrittiva, che, della clausola limitativa controversa, ha offerto l’atto impugnato; ritenuto soprattutto che:
- non sussiste il periculum in mora paventato dall’appellante atteso che in ognicaso qualunque decisione definitiva sarà subordinata all’esito del giudizio e inogni caso l’ente dovrà solo procedere alla valutazione dei titoli in possesso dell’appellato;
- conclusivamente non ricorrono i presupposti per concedere la chiesta tutela cautelare;
- possono essere compensate le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respingel’appello.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022.” Un altra importante decisione confermativa di un principio di diritto, elaborato dallo Studio degli Avvocati CIAMBRONE-MASCARO & Partners, a difesa della valutazione di corsi di laurea affini che non deve essere intaccata da eccesso di potere e falsa applicazione della legge, da parte delle Università, in relazione al criterio della obsolescenza degli esami sostenuti.