Il Dott. A. L. depositava ricorso innanzi al TAR Lazio, dopo regolare notifica all’Università UNICAMILLUS e al MIUR, con assegnazione alla Sez. III, con cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione del provvedimento comunicato a mezzo pec in data 5 novembre 2021, con cui l’Ateneo UNICAMILLUS ha respinto l’istanza avanzata in cui si chiedeva “di poter accedere al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso codesta Spettabile UniCamillus – Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences, con riconoscimento in proprio favore di tutti i crediti correlati al conseguimento della suindicata laurea e, pertanto, con passaggio diretto senza effettuazione di test di ingresso e con il correlativo inserimento nell’ultimo anno di corso, in considerazione della piena sovrapponibilità ed utilità degli esami sostenuti nell’altro percorso didattico universitario”;
– della graduatoria di ammissione al II anno a seguito del Decreto Rettoriale n. 206/2021 del 14 .12.2021;
– della graduatoria di ammissione al III anno a seguito del Decreto Rettoriale n. 206/2021 del 14 .12.2021;
– di tutti i verbali della Commissione di Valutazione (dalla sua costituzione in seduta all’emissione del provvedimento reiettivo) inerente la procedura di valutazione operata a carico del Dott. A. L., nonché dei verbali, sempre della medesima Commissione e nell’anno accademico in corso 2021/2022, di analoghe procedure a carico di altri iscritti, richiesti a UNICAMILLUS, ma non ottenuti;
– dei chiarimenti del 21.12.2021 di UNICAMILLUS in risposta alla diffida stragiudiziale del 10.12.2021 dei legali del Dott. L., con omissione circa l’accesso agli atti;
– del Decreto Rettoriale n. 206/2021 del 14.12.2021, con cui si dava avviso della possibilità di presentazione delle richieste di trasferimento per anni successivi al primo, in relazione ai criteri di valutazione delle domande;
– del Regolamento Didattico dell’Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.01.2018;
– nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali con la revoca e la riforma degli effetti pregiudizievoli prodotti.
Si teneva l’udienza del 20.04.2022 per la discussione dell’incidente cautelare e, stante il deposito documentale di controparte, si chiedeva di poter notificare motivi aggiunti avverso il regolamento didattico prodotto da UNICAMILLUS.
Il Collegio disponeva conformemente, rinviando all’esito della notificazione e deposito dei motivi aggiunti la fissazione di una nuova udienza di discussione della sospensiva invocata.
Con motivi aggiunti del 27.04.2022 il Dott. L. chiedeva l’annullamento nell’ambito del ricorso principale proposto avverso le medesime parti:
1) del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ratificato dal Comitato tecnico organizzatore del 15 ottobre 2019;
2) nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati.
Il 18.05.2022 veniva fissata la discussione dell’incidente cautelare. All’esito il TAR Lazio Sez. III, con ordinanza , pubblicata in data 23 maggio 2022, accoglieva la domanda cautelare, fissando contestualmente il merito per l’udienza del 09.11.2022.
L’ Ateneo internazionale romano interponeva atto di appello cautelare al Consiglio di Stato che però dava ragione alla tesi di diritto sostenuta dagli Avv.ti Antonella MASCARO e Luigi CIAMBRONE. Infatti l’appello veniva recisamente respinto e confermata la ordinanza cautelare di accoglimento del TAR per il Lazio.
Infatti il Consiglio di Stato in data 21 luglio 2022 ha rigettato le censure di UNICAMILLUS così statuendo in parte motiva: “ Rilevato che: ad una prima sommaria delibazione risulta preferibile l’interpretazione restrittiva, che, della clausola limitativa controversa, ha offerto l’atto impugnato; ritenuto soprattutto che: – non sussiste il periculum in mora paventato dall’appellante atteso che in ogni caso qualunque decisione definitiva sarà subordinata all’esito del giudizio e in ogni caso l’ente dovrà solo procedere alla valutazione dei titoli in possesso dell’appellato; – conclusivamente non ricorrono i presupposti per concedere la chiesta tutela cautelare; – possono essere compensate le spese della presente fase …”.
In data 09 novembre 2022 si è discusso il merito della causa e il TAR per il Lazio con sentenza, depositata in data 11.11.2022, ha accolto i motivi di ricorso e di quelli aggiunti con contestuale ordine all’Ateneo di procedere, per il tramite della competente commissione di valutazione, al riesame della posizione del Dott. A. L. tramite l’apprezzamento del percorso didattico formativo svolto dal medesimo. Con condanna alle spese del giudizio in virtù del principio di soccombenza.
Com’è noto, il DM del 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei) introduce una riorganizzazione dell’ordinamento dei corsi di studio, prevedendo, in sintesi, il passaggio dal preesistente ordinamento “tabellare” ad un sistema radicalmente differente basato su pochi vincoli (durata, numero minimo di annualità, contenuti minimi qualificanti), specificamente preordinato a consentire alle singole sedi universitarie una più ampia autonomia propositiva in ordine alla progettazione dei contenuti dei corsi di studio. In sostanza, si è passati da un sistema di tipo “centralistico”, in cui lo stesso percorso formativo veniva indistintamente offerto da una pluralità di Atenei, ad un sistema nel quale sono gli Atenei stessi a progettare i propri percorsi formativi nel rispetto delle proprie specificità e caratteristiche. Si è previsto in particolare: a) introduzione del sistema dei crediti formativi, come strumento sia per misurare la quantità di lavoro effettivo di apprendimento richiesto allo studente in ciascun corso di studio, sia per assicurare la mobilità degli studenti fra i diversi percorsi formativi all’interno dell’Ateneo e dell’intero sistema universitario italiano ed europeo; b) articolazione dei corsi di studio universitari su due livelli (laurea triennale e laurea specialistica o magistrale: il cd. “3+2”), e precisamente: – un primo livello di durata triennale (equivalente ad un carico didattico di 180 crediti) diretto a fornire allo studente “un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali” (art. 3, comma 4, del D.M. 509/99); – un secondo livello di durata biennale (equivalente ad un carico didattico di complessivi 300 crediti, comprensivi dei 180 crediti già acquisiti con il titolo di studio di primo livello) diretto a fornire allo studente “una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevato qualificazione in ambito scientifico” (art. 3, comma 5, del D.M.). Si è specificato, inoltre, che costituiscono un’eccezione al sistema del cd. “3+2” specifici percorsi formativi dell’area sanitaria, farmaceutica e dell’architettura, tuttora caratterizzati da un ordinamento didattico cd. “a ciclo unico” in quanto regolamentati da apposite direttive comunitarie. Pertanto gli obiettivi perseguiti dalla riforma didattica risultano diretti al raggiungimento delle sotto indicate finalità: a) diversificazione dell’offerta formativa attraverso la qualificazione dei corsi di studio ed il miglioramento della didattica; b) riduzione della durata reale dei corsi e del numero degli abbandoni, anche attraverso il sostegno e potenziamento delle attività di orientamento e tutorato; c) adeguamento dei corsi di studio all’evoluzione della domanda sociale di formazione ed ai mutamenti del sistema produttivo e del mercato del lavoro; d) internazionalizzazione dei corsi di studio con conseguente armonizzazione nel contesto europeo.
Con il D.M. 270/2004, poi, com’è noto, nasce il percorso universitario cd. “a ipsilon” (sistema cd. “1+2+2”, modificativo del sistema “3+2”), diretto ad istituire – dopo un primo anno di attività didattiche comuni – una divaricazione che prevede la scelta tra un percorso professionalizzante finalizzato alla laurea di primo livello ed un percorso metodologico propedeutico alla prosecuzione nel biennio specialistico. In particolare, i corsi di laurea afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi (individuati dai singoli ordinamenti di Ateneo) devono prevedere un primo anno comune (pari al conseguimento di almeno 60 crediti formativi universitari riferiti alle attività di base e caratterizzanti). Con l’introduzione del sistema cd. “a ipsilon”, è specificamente prevista una maggiore flessibilità e quindi autonomia propositiva degli Atenei per ciò che riguarda la determinazione dei crediti formativi. L’art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi) del D.M. 509/99 prevedeva, infatti, l’emanazione di appositi decreti ministeriali che individuavano preliminarmente, “per ciascuna classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli”. Nello specifico, tali attività formative venivano “raggruppate” in sei differenti tipologie. In linea con le disposizioni già previste dal D.M. 509/99, l’art. 4 (Classi di corsi di studio) del D.M. in esame stabilisce che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello abbiano identico valore legale, aggiungendo altresì che il diploma di qualsivoglia titolo di studio debba essere corredato da un certificato che riporti, “secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi Europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo” . Inoltre potranno essere definite (con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica), con esclusivo riferimento all’accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze tra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.
L’Ateneo, quindi la commissione di valutazione, non tiene in alcun conto il dettato legislativo e addirittura, pur essendo consapevole del conseguimento della laurea in Odontoiatria, che quindi lo escluderebbe dall’ipotesi dell’obsolescenza, addirittura cita la laurea in Odontoiatria come termine iniziale per configurare l’obsolescenza stessa, per poi addirittura risalire alla vetustà degli esami sostenuti in epoca antecedente alla laurea stessa, come se la laurea non fosse stata conseguita. L’iter motivazionale appare, dunque, assolutamente illogico, irrazionale e immotivato e, successivamente, chiarito in maniera abnorme e illegittima. Non si può equiparare un laureato ad uno studente che ha sospeso e/o interrotto il suo corso di studi per più di otto anni dall’ultimo esame sostenuto.
Il TAR per il Lazio nella sua importante decisione (Sentenza del 11.11.2022) così, fra l’altro, statuisce: “… Osserva il Collegio come entrambe le disposizioni citate, tuttavia, non siano idonee a supportare il provvedimento reiettivo impugnato in quanto riferibili a fattispecie differenti rispetto alla peculiare posizione del ricorrente. Le norme in questione, infatti, si riferiscono alla posizione di soggetti che vantano lo status di “studente” e non quello di “laureato”.
La posizione vantata dal dott. L. , infatti, consegue all’integrale
completamento del corso di studi universitario in odontoiatria (e dunque
sicuramente affine a quello in medicina) all’esito del quale assumono valore legale abilitante le competenze, le conoscenze e le abilità che a tale titolo di studio si riconnettono. Il conseguimento della laurea, dunque, attesta la conclusione di un organico ciclo formativo che certifica il conseguimento di una posizione (quella di laureato) che fisiologicamente sfugge al concetto dell’obsolescenza riferibile al dettato dell’art. 149 del r.d. 1592/1933 e, a ben vedere, anche a quello recato dal regolamento didattico dell’Ateneo resistente. Il regolamento, infatti, appare replicare il contenuto del regio decreto e dunque riferirsi alla fattispecie nella quale versa lo studente (e non il laureato) e alla progressiva degradazione -per effetto del trascorrere del tempo- dei singoli tasselli formativi rappresentati dagli esami sostenuti in presenza di una prolungata interruzione del percorso di studi tale da ingenerare la dispersione delle cognizioni che, in una dimensione unitaria, devono connotare il complessivo bagaglio normativo sotteso alla frequentazione completa del corso di laurea.
Sotto questo primo versante, assumono piena validità e vanno in questa sede confermate le osservazioni già formulate in sede cautelare stante che il diniego opposto all’istanza di ammissione ad anni successivi al primo avanzata dal ricorrente, “non sembra trovare fondamento nell’invocata previsione del Regolamento di Ateneo (art. 17), la quale non appare riferibile –ove letta congiuntamente alla disposizione di cui all’art. 149 R.D. n. 1592/1933 (parimenti richiamata dall’Università medesima)– alla situazione in cui versa parte ricorrente, i cui crediti formativi (presentati per la relativa valutazione ai fini dell’ammissione ad anni successivi al primo) ineriscono ad un percorso di studi presso una facoltà affine (nel caso di specie, in odontoiatria e protesi dentaria) completato con il
conseguimento del relativo diploma di laurea (oltre a successivi master
universitari), non già ad un corso di studi oggetto di sospensione e/o interruzione;”
Colgono, pertanto, nel segno le censure formulate da parte ricorrente che si
duole della carente istruttoria condotta e del difetto di motivazione.
L’operato della Commissione valutativa si è infatti indebitamente arrestata ad un vaglio preliminare che, nei fatti, ha determinato un arresto nel procedimento istruttorio, assumendo come dirimente il decorso di un termine superiore ad otto anni da quello afferente al conseguimento della laurea esibita e, a maggior ragione, al superamento dei singoli esami relativi a tale percorso di studi. Ma, come sopra evidenziato, tale vaglio non ha tenuto conto proprio del fatto che la Commissione non era chiamata ad esaminare il profilo di uno studente (con un percorso di studi inattivo o interrotto) ma quello di un soggetto laureato e dunque in possesso di un titolo attestante il completamento di una formazione accademica con conseguente acquisizione di conoscenze e competenze aventi valore legale.
Peraltro, in disparte di tale dirimente considerazione, osserva il Collegio come, proprio la peculiare posizione del dottor L. , che dava evidenza di un progredire nella formazione (correlata al conseguimento di master e specializzazioni in scienze mediche) avrebbero ben potuto suggerire alla Commissione di valutare l’opportunità di avvalersi della deroga dettata dello stesso art. 17 comma 2 del regolamento di Ateneo ((…)“salvo che la Commissione appositamente istituita non deliberi diversamente”) che abilitava tale organo a determinarsi in senso derogatorio rispetto all’automatismo legato al decorso del
termine fissato in via generale. In definitiva, l’operato dell’Ateneo appare censurabile laddove ha indebitamente sovrapposto fattispecie evidentemente differenziate (afferenti da un lato alla posizione di studenti fuori corso o inattivi o con percorsi di studi sospesi e quella di soggetti laureati che ambiscono all’implementazione del loro bagaglio culturale).
A tacer d’altro, un simile approccio interpretativo si tradurrebbe in un
inefficiente utilizzo della risorsa afferente alla formazione scientifica, determinando l’insorgenza di una -quanto meno in parte- inutile duplicazione dei percorsi formativi e contrasterebbe con la ratio stessa del fluire dinamico della formazione accademica e della correlata crescita professionale che non può che passare attraverso l’adeguata valorizzazione delle competenze pregresse acquisite, soprattutto ove queste risultino consacrate in titoli di studio aventi valore legale e connotati da spiccata affinità. Per le sopraesposte considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti siccome proposti vanno accolti e va ordinato all’Ateneo resistente di procedere, per il tramite della competente commissione di valutazione, al riesame della posizione di parte ricorrente tramite l’apprezzamento del percorso didattico formativo svolto dal ricorrente medesimo.”
L’operato dell’Ateneo UNICAMILLUS è stato censurato dai giudici del TAR Lazio, in accoglimento del ricorso dello Studio Legale Ciambrone-Mascaro & Partners ed ora anche tutti gli altri Atenei in Italia dovranno uniformarsi a tale importante ed innovativa decisione. Se non lo faranno si esporranno a migliaia di ricorsi di laureati che vogliono implementare il loro bagaglio scientifico e culturale accademico e che non possono essere equiparati alla figura dello studente che non sostiene esami da almeno otto anni. Il criterio dell’obsolescenza è stato per loro archiviato!