La Corte di appello di Catanzaro nel mese di Luglio 2025 ha emesso una interessante decisione sulla tematica della cessione di ramo di azienda. Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l. ha proposto opposizione al precetto intimatole dal lavoratore C. M., fondato sul decreto ingiuntivo per differenze retributive emesso nei confronti di Fondazione Betania onlus, precedente datore di lavoro del medesimo, cui Karol Betania Strutture Sanitarie s.r.l. è succeduta, nel rapporto lavorativo con l’opposto, a seguito di cessione di ramo d’azienda.
A fondamento dell’opposizione, ha eccepito l’inefficacia del titolo esecutivo nei propri confronti, essendo stato formato nei riguardi di un diverso soggetto.

Il Tribunale, nel contraddittorio con il lavoratore, rigetta il ricorso perché “Alla luce della documentazione allegata alla memoria di costituzione della parte opposta, deve affermarsi come quest’ultima abbia legittimamente fatto valere il credito ingiunto nei confronti della società opponente, quale successore a titolo particolare nel rapporto contrattuale con il sig. C, dipendente della Karol Betania Strutture sanitarie S.r.l. (cfr. busta paga, all. 3 della memoria di costituzione). Emerge, difatti, che a seguito di contratto di affitto di ramo d’azienda (cfr. doc. allegata alla nota di deposito del 21.03.2024 di parte opponente), la Karol Betania Strutture sanitarie S.r.l. è subentrata nel rapporto di lavoro intercorso tra il sig. C e la Fondazione Betania Onlus, dovendo la prima rispondere, ai sensi dell’art. 2112 c.c. (ai sensi del quale “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”) anche dei pregressi debiti maturati nei confronti della Fondazione. Dalla documentazione in atti emerge, in particolare, come l’odierna opponente abbia mantenuto la medesima struttura, e sia subentrata in tutti i contratti che erano di Fondazione Betania Onlus, mantenendo altresì la stessa sede legale. Inoltre, tutti i lavoratori in forza presso la Fondazione Betania Onlus sono transitati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell’opponente. Corretta appare pertanto, nel caso di specie, l’applicazione del precetto di cui all’art. 2112 c.c., nella parte in cui introduce una responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati in capo ai lavoratori al tempo del trasferimento, definito ai sensi del quinto comma della disposizione (tra cui rientra, pacificamente, la fattispecie di affitto di ramo di azienda.””

La sentenza è gravata d’appello da Karol Betania Strutture Sanitarie s.r.l., con atto depositato l’11 giugno 2024.
Costituitosi in giudizio, C. M. ha formulato le conclusioni sopra riportate.

Con il proposto gravame, la società contesta: l’opponibilità del titolo esecutivo nei propri riguardi, ostandovi il disposto dell’art. 1306 c.c., che esclude l’efficacia contro i condebitori in solido della sentenza pronunciata fra il creditore ed uno solo di essi; l’applicabilità dell’art. 2112 cc, che è subordinata alla circostanza che la cessione del diritto e/o alla successione in esso sia avvenuta durante la pendenza del giudizio, ossia dopo la proposizione della domanda: << … a) l’asserito affitto di azienda era risalente al 2022 e, come affermato dallo stesso appellato, l’altrettanto asserito “passaggio” dei dipendenti dall’affittante all’affittuario dell’azienda sarebbe già avvenuto nel mese di dicembre 2022; b) la successione nel rapporto di lavoro, dunque, sarebbe avvenuta prima del deposito del ricorso ex art. 633 e della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della Fondazione Betania Onlus, che, infatti, è avvenuta il 20.2.2023. c) alla luce di ciò, nessuna “successione” è avvenuta dopo la proposizione della domanda, ovvero, più esattamente, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed in pendenza del giudizio; d) il decreto ingiuntivo sul quale vorrebbe far leva controparte era stato dalla stessa ottenuto – sicuramente dopo l’avvenuta “successione” nel rapporto contrattuale – soltanto nei confronti dell’originario debitore, id est la Fondazione Betania Onlus, e non poteva certo valere quale titolo nei confronti di un soggetto diverso, ancorché in astratto potesse sorgere una responsabilità solidale (v. art. 1306 c.c.)….>>.
L’appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, l’impostazione dell’appellante contrasta con il disposto del secondo comma dell’art. 2112 cc, secondo cui “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”.
Ne discende che il lavoratore, anche dopo la cessione (come in questo caso), può decidere se promuovere il giudizio per differenze retributive precedenti alla cessione nei confronti dell’uno o dell’altro, senza che vi sia litisconsorzio necessario, trattandosi di responsabilità solidale; d’altro canto, il fatto che la liberazione del cedente può avvenire solo in virtù delle procedure di artt. 410 e 411 cpc comporta che il secondo comma dell’art. 2112 cc è norma speciale rispetto all’art. 1306 cc, dettata in virtù della specialità del rapporto sotteso e a tutela della parte debole dello stesso, che rende dunque inapplicabile il divieto dell’art. 1306 cc al caso di specie.
D’altro canto, ai sensi dell’art. 2909 cc, la sentenza passata in giudicato fa stato, ad ogni effetto, oltre che tra le parti, anche tra i loro eredi o aventi causa, sicché, Karol Betania Strutture Sanitarie s.r.l., in quando pacificamente succeduta nel rapporto lavorativo tra C. M. e Fondazione Betania onlus, risponde delle obbligazioni della suddetta, risultanti dalla sentenza menzionata; del resto, a conferma di ciò, l’art. 477 cpc dispone che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi; cfr. in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12286 del 30/05/2014: <<In tema di opposizione all’esecuzione, qualora il titolo esecutivo, di formazione giudiziale, sia stato emesso nei confronti di soggetto diverso da colui che è intimato, e non sia in contestazione siffatta diversità, spetta all’opposto, creditore procedente, allegare e dimostrare che si verte in un’ipotesi di estensione dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo in quanto l’esecuzione è stata intrapresa nei confronti di colui che è succeduto nella situazione sostanziale “ex latere debitoris”, per essersi verificato, prima della formazione del titolo giudiziale, uno dei fatti presupposti dall’art. 111 cod. proc. civ. ovvero, dopo la formazione del titolo stesso, dall’art. 477 cod. proc. civ.>>.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell’appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Va poi pronunciata la condanna della parte soccombente, ai sensi del penultimo comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento a favore di C. M., dell’ulteriore somma di euro …., determinata in via equitativa; ne sussistono i presupposti, stante l’evidente abuso dello strumento processuale posto in essere tramite l’introduzione di un giudizio fondato su argomentazioni già esaurientemente scrutinate dal Tribunale, peraltro conformi a consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione.
Non trova invece applicazione l’ultimo comma dell’art. 96 cpc, inserito per effetto del d. l.vo 149/2022, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado prima del 28.2.2023, in quanto incardinato, con la notifica del precetto opposto, prima dell’entrata in vigore della novella normativa, cui non si applica il regime transitorio ex art. 35 d.lvo cit.

Un appello temerario rigettato che apre la strada al rigetto degli altri appelli, per medesimi casi, interposti dalla Struttura Sanitaria KAROL BETANIA.

Giustizia è fatta anche in appello !

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