Il TAR Aosta nella sentenza n. 38 pubblicata in data 15 luglio 2019, ha accolto il ricorso proposto da un sottoufficiale della GdF che aveva chiesto il trasferimento in altra sede al fine di assistere la nonna disabile. Il Comando generale aveva rigettato la richiesta di trasferimento adducendo carenza di organico nella sede di partenza. Il TAR Aosta, su specifiche censure del ricorrente, ha così sentenziato: “…Ebbene, dalla disamina degli atti di causa, “letti” alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, entrambe le ragioni ostative opposte dall’Amministrazione intimata non appaiono sussistenti ed invocabili per giustificare il diniego di trasferimento ex art. 33 comma 5 legge n. 104792….Invero, in relazione all’aspetto sub a) l’Amministrazione solo genericamente fa riferimento a familiari presenti in loco in grado di assicurare assistenza alla sig.ra omissis a fronte invece della documentazione depositata in causa in cui si attesta che i parenti prossimi alla disabile ( diretti ed affini entro il secondo grado ) non sono in grado per impossibilità oggettiva o perché non disponibili a prestare assistenza alla congiunta e il dato non risulta smentito da eventuali indagini istruttorie che sul punto non risulta siano state effettuate. …Il che sta a significare in definitiva che presso la sede richiesta (Nucleo PEF della GDF di omissis ) vi è una collocazione compatibile con lo status del ricorrente sottufficiale ed inoltre l’assegnazione ( temporanea) può avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado ( cfr Cons. Stato Sez. IV 167272018 n. 987).Ciò comporta che le esigenze di servizio affermate nel provvedimento negativamente assunto sono solo genericamente indicate ma che vengono “ smentite “ dai dati pure rilevabili dalla documentazione di causa e tanto in relazione sia alla sede di destinazione che alla sede di partenza”.
Una decisione interessante, a seguito di ricorso di questo Studio, che s’inserisce nel solco degli altri precedenti già creati ad inziare dalla sentenza della Corte Costituzionale del 18 luglio 2013 n. 203.
**Nella foto l’Avv. Antonella MASCARO e Luigi Ciambrone, titolari dello Studio Associato Ciambrone-Mascaro & Partners.