La Corte di appello di Catanzaro nella sentenza pubblicata a Luglio 2019, in accoglimento di appello incidentale di questo Studio, ha così deciso: Parimenti, sotto il secondo profilo, essendo fatto pacifico che l’avviso di iscrizione ipotecaria sia stato effettuato, nel caso di specie, successivamente all’iscrizione medesima, va dichiarata, sul punto, l’illegittimità dell’iscrizione, atteso che la Corte di Cassazione, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014) ha precisato, sul punto che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea. E ciò anche per le iscrizioni anteriori alla l. 12 luglio 2011 n. 106.”
Una importante decisione a tutela della prima casa dei contribuenti e contro le aggressioni patrimoniali multiple ed illegittime dei Concessionari.