Non va sospeso il provvedimento emesso dalla Polizia municipale che ha diffidato il ricorrente al rientro nel proprio domicilio con imposizione dell’obbligo di permanenza domiciliare in isolamento per quattordici giorni, atteso che dall’autocertificazione dallo stesso sottoscritta non emergono le ragioni, rappresentate nell’atto introduttivo del giudizio, che avrebbero giustificato la violazione dell’obbligo di non lasciare il domicilio salvo i casi espressamente previsti. Il TAR campano, sede di Napoli, ha chiarito il decreto che nella specie non risulta neanche comprovato il grave e irreparabile danno economico connesso all’attività lavorativa svolta.
(TAR Napoli, Sez. V, 17 aprile 2020 n. 783)