Il Consiglio di Stato, sezione Terza,  nella sentenza n. 3750/2018 pone una chiara premessa che dice già tutto sulle relative conclusioni: “Deve premettersi che, in assenza di una norma di legge che stabilisca in maniera univoca il rapporto preferenziale cui le Amministrazioni debbano attenersi nella scelta della modalità…”

Ed ancora: “Tanto alla luce dell’orientamento, qui condiviso, secondo cui l’esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità”

Per poi concludere così: “…ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni”.

Quindi anche se esiste una graduatoria precedente di idonei la P.A. può utilizzare la mobilità del personale di altre amministrazioni.

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