Un dirigente medico-fisico, che aveva già rivestito il ruolo di sostituto, impugnava la delibera di nomina di altro sostituto che non possedeva i requisiti voluti dalla normativa. In particolare si eccepiva all’A.O.U. DULBECCO di Catanzaro un evidente Vizio di Motivazione. Sebbene la scelta sia discrezionale, l’atto deve essere motivato. La mancanza di criteri trasparenti o l’utilizzo di criteri non conformi al nuovo dettato contrattuale rendono la procedura illegittima. La giurisprudenza recente ha confermato che l’individuazione del sostituto deve basarsi su una valutazione comparativa, sebbene discrezionale, dei candidati idonei. La giurisprudenza consolidata (Cassazione e tribunali di merito) chiarisce che l’individuazione del sostituto, pur essendo un atto di natura privatistica e discrezionale, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede e trasparenza.
Sebbene l’Art. 25 del CCNL Sanità non preveda un concorso pubblico, la giurisprudenza (es. Trib. Lecco 2023) stabilisce che l’amministrazione è tenuta a effettuare un’analisi comparativa dei curricula e dei titoli professionali dei possibili candidati.
Si eccepiva, fra l’altro che la valutazione deve tenere conto dell’esperienza maturata, della posizione funzionale e delle competenze organizzative rispetto agli obiettivi del dipartimento.
La discrezionalità non può tradursi in arbitrio. La giurisprudenza (es. Cass. Civ. 4227/2017) afferma che il giudice ordinario può sindacare la legittimità della scelta se manca una motivazione logica o se sono stati palesemente ignorati titoli superiori di altri candidati.
Si formalizzava, contestualmente, l’accesso agli atti della procedura.
Successivamente, in data 04.06.2026, si inviava ulteriore comunicazione con cui si eccepiva:
““Facendo seguito alla risposta dell’azienda, sempre in nome e per conto del Dott. M. L., ed in relazione al l’inciso “…quest’ufficio ha immediatamente avviato un procedimento di riesame istruttorio in merito ai presupposti normativi e contrattuali della nomina” (cfr. vs nota del 18.05.2026 ) dobbiamo constatare che a tutt’oggi non si è adottato alcun provvedimento in autotutela per l’annullamento e la revoca della delibera impugnata n. 169/2026. Si inoltra, allegando, la Delibera n. 514/2026 del 25.05.2026 di codesta azienda che prende atto del verbale del Collegio tecnico per la valutazione dei dirigenti medici dell’esperienza professionale maturata ai cinque anni di attività del Dott. E. D. Orbene tale requisito, riconosciuto dall’azienda con delibera del 25.05.2026, è evidente che il nominato sostituto, per come tale indicato dalla dott.ssa N. non lo possedeva nè all’atto dell’indicazione e tanto meno nella delibera d’incarico del 23.02.2026 …?! Risulta evidente che dal punto di vista amministrativo e procedurale l’atto di nomina di febbraio resta illegittimo! E’ altresì evidente, risulta per tabulas, che al momento della nomina (febbraio 2026), l’amministrazione non disponeva del verbale positivo del collegio tecnico né del provvedimento di riconoscimento. Un atto amministrativo deve basarsi su requisiti certi e già accertati al momento della sua emanazione. Non si può nominare un sostituto sperando in un futuro riconoscimento! Il CCNL Area Sanità collega la sostituzione del dirigente all’effettivo superamento della verifica. La decorrenza dal 01.08.2025 garantisce al dott. D. solo gli arretrati sullo stipendio (retribuzione di posizione). La retroattività economica non conferisce lo status giuridico di “valutato positivo” prima che la valutazione sia realmente avvenuta. Al mese di febbraio 2026 per l’azienda il dott. D. non aveva ancora superato lo sbarramento dei 5 anni che è requisito essenziale per ricoprire l’incarico. Se l’azienda decidesse di mantenere la nomina l’atto è sicuramente esposto al ricorso del nostro patrocinato Dott. M. L., fra l’altro anche più titolato del nominato dott. D. E. ,nonchè ai rilevi del collegio Sindacale e/o della Corte dei Conti per aver, erroneamente l’azienda, assegnato funzioni dirigenziali a un soggetto, che all’epoca dei fatti, non aveva ancora completato l’iter di valutazione obbligatorio. Si rimane, a stretto giro, e si sollecita la chiusura del procedimento di riesame istruttorio già avviato da questa azienda con l’adozione, in autotutela, di una delibera di revoca dell’incarico illegittimamente affidato al dott. E. D.In difetto, non esiteremo, a presentare ricorso innanzi il Giudice del Lavoro con contestuale trasmissione di tutti gli atti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti e presso il Tribunale di Catanzaro.””
Con comunicazione del 11.06.2026 l’A.O.U. DULBECCO di Catanzaro comunicava di aver accolto, in autotutela, le osservazioni proposte dal nostro patrocinato dott. M.L. e per l’effetto di annullare la delibera di nomina del dirigente sostituto dott. E.D. della U.O.C. di Fisica Sanitaria con provvedimento del Commissario straordinario.
Giustizia è fatta?
Ancora no, l’amministrazione decide di attuare un “braccio di ferro” con il dirigente medico fisico nostro patrocinato.
L’A.O.U. così ha deliberato: “Per la medesima U.O.C. di Fisica Sanitaria, è pervenuta nota prot. n. 29227 del 17/06/2026 con la quale il Direttore di Struttura ha espresso, per le motivazioni ivi espresse, formale conferma della designazione in favore del Dott. E.D.”
La nuova delibera n. 690 del 10 luglio 2025 risulta ancora illegittima in quanto il fatto che il dr. E.D. abbia acquisito il requisito successivamente sana il problema della mancanza dei requisiti originari, ma non sana il potenziale vizio di forma e di trasparenza della delibera di adesso di luglio. Tra l’altro la nuova delibera fa un generico rinvio all’indicazione della dirigente e il “generico rinvio all’indicazione del dirigente” configura un vizio di motivazione per relationem (motivazione che rimanda a un altro atto). Questo rinvio è legittimo solo se:
La nota o l’atto del dirigente a cui si rimanda contiene effettivamente le ragioni della scelta e la valutazione dei requisiti.
Tale nota è richiamata espressamente con data e protocollo nella delibera ed è accessibile agli altri dipendenti.
Se la nota del dirigente conteneva solo una riga del tipo “Indico il Dott. E.D. per la sostituzione”, allora l’intera catena decisionale è priva di motivazione esplicita. Non si spiega perché, tra tutti i fisici sanitari in possesso del requisito maturato, sia stato scelto proprio lui e non un altro come, il nostro assistito, con anzianità maggiore. Insomma un nuovo accesso agli atti e poi Giudice del Lavoro.
Il braccio di ferro continua…