La data del 2 agosto 2026 costituisce una tappa fondamentale nell’applicazione del Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale (l’AI Act – Regolamento UE 2024/1689). Da questa data diventano direttamente applicabili gli obblighi di trasparenza (art. 50) e il relativo regime sanzionatorio.
Per uno studio legale, questa scadenza non impone il divieto di usare strumenti generative o di assistenti virtuali, ma segna il passaggio definitivo da un utilizzo informale/estemporaneo dell’AI a un modello di governance obbligatorio e documentato.
Si sintetizzano di seguito gli elementi chiave di questo cambiamento per l’avvocato (che opera principalmente in veste di deployer, ossia utilizzatore professionale) e il quadro normativo di riferimento:
1. Trasparenza e Informativa (Art. 50 AI Act)
L’obbligo di trasparenza assume due dimensioni distinte nel contesto dello studio legale:
- Sistemi di contatto diretto con i clienti (Chatbot/Assistenti virtuali): Se lo studio utilizza chatbot sul proprio sito o sistemi automatici di risposta per l’accettazione iniziale dei clienti, questi devono rendere palese all’utente che sta interagendo con un sistema di intelligenza artificiale.
- Contenuti destinati al pubblico o pubblicazioni: Se lo studio pubblica articoli di approfondimento giuridico o post sul proprio blog generati da AI, vige l’obbligo di dichiararne l’origine sintetico/artificiale.
- Eccezione di revisione sostanziale: L’obbligo di contrassegnare il testo declina se il contenuto generato dall’AI viene sostanzialmente revisionato dall’avvocato, che ne assume la piena e diretta responsabilità editoriale.
- Policy interna di studio (AI Policy): È necessario che lo studio predisponga un regolamento interno che chiarisca quali software sono autorizzati (es. ChatGPT Enterprise, Copilot, software giuridici dedicati), da chi possono essere usati e in che modalità.
- Formazione obbligatoria del personale: Collaboratori, praticanti e dipendenti devono essere istruiti sui rischi concreti dell’AI generativa, in particolare riguardo alle “allucinazioni” (citazioni di sentenze o norme inesistenti) e alle norme deontologiche.
- Centralità e responsabilità dell’avvocato (Human-in-the-loop): L’AI può agire unicamente come ausilio per ricerche, bozze e sintesi di documenti. La decisione strategica, il ragionamento giuridico e la firma dell’atto restano sotto l’esclusiva ed inderogabile responsabilità del professionista.
- Informata al cliente: La legge nazionale (art. 13 L. 132/2025) e il dovere di trasparenza impongono di informare chiaramente il cliente dell’eventuale impiego di strumenti di intelligenza artificiale nello svolgimento dell’incarico. La disclosure non costituisce una clausola di esonero da responsabilità civile o deontologica, ma una misura di correttezza.
- Segreto professionale e Data Protection: È vietato inserire nei prompt di strumenti AI commerciali/aperti dati personali identificativi, segreti industriali o atti giudiziari coperti da segreto professionale, a meno che non si utilizzino ambienti protetti con clausole contrattuali che vietino l’uso dei dati per l’addestramento dei modelli (Data Processing Agreement).
- Mappatura degli strumenti: Censire tutti i software contenenti moduli AI utilizzati dai componenti dello studio.
- Standardizzazione dei Contratti Fornitori: Verificare che le licenze in uso garantiscano la privacy dei dati caricati (conferma che non verranno usati per il retraining del modello).
- Redazione dell’AI Policy: Pubblicare il manuale d’uso per collaboratori (con divieto di inserimento dati sensibili privi di anonimizzazione).
- Aggiornamento dell’Informativa / Lettera di Incarico: Inserire nei contratti con i clienti una clausola trasparente che spieghi come e quando l’AI viene utilizzata in studio a supporto dell’attività intellettuale.
*Creato con AI.
