Nelle more della decisione dell’incidente di sospensione la S.C.R. S.p.A. ha modificato tutti gli atti di gara. La difesa dell’A.N.A.P. rappresentata dagli Avvocati Antonella MASCARO & Marco CROCE ha prospettato, in un ricorso per motivi aggiunti, oltre a motivi nuovi anche gli stessi motivi di illegittimità già in precedenza formulati per l’intera procedura seguita ritenuti i palesi vizi di legittimità ed eccesso di potere. Con i motivi aggiunti vengono impugnati i nuovi provvedimenti che hanno portato alle rettifiche sia del bando di gara,  sia del capitolato tecnico e sia del disciplinare di gara, nonché il bando di gara, il capitolato tecnico e il disciplinare di gara in quanto modificati, già oggetto di impugnazione innanzi al TAR Piemonte, sede di Torino. In relazione al ricorso originario, in ordine alla richiesta istanza di sospensiva, veniva fissata dal TAR udienza camerale e nelle more, a seguito di deposito in cancelleria del 21 settembre 2020 da parte dalla SCR SpA di memoria e documenti, si prendeva contezza delle rettifiche apportate agli atti di gara, per i quali si rendeva necessaria ulteriore valutazione in relazione alla loro impugnazione.

La controparte Società di Committenza della Regione Piemonte, nel costituirsi mediante la memoria unica ha opinato che le deduzioni dei ricorrenti A.N.A.P., nonché di altri Audioprotesisti, sarebbero superate dalle “rettifiche” e dalle “precisazioni” in autotutela a seguito del ricorso originario di ANEP.

Nulla di più inesatto di infondato.

Orbene, la controparte non ha dedicato la dovuta attenzione al capo del nostro ricorso in cui si riflette approfonditamente sulle pronunce acquisite in merito alle rilevanti tematiche sottese al presente contenzioso e in particolare alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 750 del 2019 – di cui si sono pure riportati stralci testuali -, dalla cui attenta disamina emerge che, sebbene il Supremo Consesso non sia addivenuto alla declaratoria circa la radicale illegittimità dell’erogazione delle prestazioni audioprotesiche ai cittadini mediante il modello delle procedure ad evidenza pubblica, pur tuttavia ha indicato criteri molto rigorosi, volti alla preservazione degli elementi, qualitativi e quantitativi, che devono presiedere la predisposizione degli atti di gara. Di tal che, per quanto con convinzione e con solide fondamenta giuridiche e fattuali la rappresentanza degli Audioprotesisti continui a perorare l’inidoneità intrinseca della gara ai fini della ottimale attuazione delle prestazioni sanitarie di che trattasi, il raffronto tra il modello posto in essere dalla Regione Piemonte attraverso la società di committenza odierna resistente e quello disegnato dal Giudice Amministrativo in relazione alle norme di legge che regolano il settore, consegna, ad un obiettivo e qualificato osservatore e soprattutto al TAR Piemonte, sede di Torino, il quadro impietoso del grave discostamento degli atti qui impugnati dal surrichiamato modello.

Nello specifico, le rettifiche apportate attraverso i provvedimenti oggetto di impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti, sembrano dettate da ragioni di autotutela dell’amministrazione procedente, facendo seguito a richieste di chiarimenti e alla presentazione dei ricorsi giurisdizionali oggetto di causa. Tali novelle non introducono alcuna effettiva miglioria né alcun vero emendamento ai vizi denunciati in sede introduttiva dall’A.N.A.P. e per tale motivo il giudizio prosegue nella sede del TAR Piemonte con richiesta ai Giudici piemontesi di un provvedimento cautelare e una pronta decisione.

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