Il Tribunale di Mantova con l’ordinanza del 19 maggio 2020 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma del decreto-legge n. 18/2020 che impone al giudice civile (e solo a lui) di tenere l’udienza da remoto dall’ufficio giudiziario. (cfr. Tribunale di Mantova, Ordinanza 19 maggio 2020).
Per il Tribunale la norma che impone la presenza in ufficio per celebrare l’udienza non ha alcun senso perché impone soltanto al giudice civile di doversi recare in Tribunale per utilizzare Microsoft Teams quando questo potrebbe egualmente essere utilizzato con il collegamento da un luogo diverso e più sicuro rispetto all’ufficio giudiziario senza far correre al giudice il rischio di contagiare ed essere contagiato. Ovviamente l’ordinanza deve prima superare il vaglio dell’ammissibilità della Consulta e se il giudice non poteva utilizzare altre norme dell’ordinamento giuridico che gli consentivano il collegamento da altro luogo ovvero, verosimilmente, la sua abitazione…
Inoltre, «non è dato sapere quale garanzia offra al processo la presenza del Giudice in ufficio se poi egli si deve collegare ad un luogo virtuale quale è quello della stanza virtuale messa a disposizione da DGSIA e nessuna delle altre parti processuali possa accedere ai locali del Tribunale».
Ed ancora: «se il mezzo tecnologico è idoneo per celebrare la Camera di consiglio, non è oggettivamente comprensibile perché non lo possa essere per celebrare l’udienza, peraltro solo quella civile perché la limitazione vale solo per le udienze civili, considerato che lo strumento tecnico è il medesimo sia per le udienze che per le camere di consiglio».
La rilevanza della questione. Infine, il giudice è consapevole che, essendo la norma “a tempo” (e, cioè, valida sino al 31 luglio 2020) la sentenza della Corte Costituzionale potrebbe arrivare quando la norma non sarà più vigente. Tuttavia, proprio a tal proposito, il Tribunale, per così dire, “suggerisce” alla Corte di trattare la questione in via d’urgenza: «nulla impedirebbe alla Corte Costituzionale ritenutane l’urgenza di trattare la questione in data anteriore al 31 luglio 2020 poiché gli artt. 25 e 26 della l. 87 del 11 marzo 1953 consentirebbero di adottare una decisione in poco più di quaranta giorni».