Gli OSS di COSENZA, risultati idonei in graduatoria, si sono rivolti allo Studio CIAMBRONE & MASCARO & Partner, in questo caso con l’Associazione del Collega Avv. Danilo GRANATA del foro di Cosenza, PER L’ANNULLAMENTO, previa sospensione degli effetti o altra idonea misura cautelare anche monocratica

  1. della Delibera del Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone n. 444 pubblicata sull’Albo pretorio in data 27.05.2022 con num. prot. 087 avente ad oggetto “Preso atto graduatoria di merito “Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione della Graduatoria di disponibilità per conferimento incarichi temporanei, per sostituzione, per Operatore Socio Sanitario – Categoria BS”;
  2. della Delibera del Commissario Straordinario di ASP di Cosenza n. 934 del 03.06.2022 avente ad oggetto “Proroga rapporti di lavoro a tempo determinato”;
  3. della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASP di Reggio Calabria n. 405 del 27.04.2022 avente ad oggetto “Utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di OSS di cui alla delibera n. 233 del 05.09.2022 – per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 39 OSS in medesimo profilo e categoria professionale presso questa ASP. Approvazione accordo tra questa Azienda e l’ASP di Vibo Valentia”;
  4. della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.O. “Pugliese – Ciaccio” n. 510/2022 del 14.06.2022 avente ad oggetto “Utilizzazione graduatoria Azienda Ospedaliera di Catanzaro per assunzione a tempo indeterminato di n°2 CPS Ostetriche e Utilizzazione graduatoria Azienda Sanitaria di Vibo Valentia per assunzione a tempo indeterminato di n°8 CPS Operatori Socio Sanitari”, nella parte in cui si prevede l’assunzione di n. 08 Operatori Socio Sanitari tramite scorrimento dalla graduatoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia giusta deliberazione 233/2019;

– nonché di ogni altro atto a questi connesso, conseguente, presupposto e consequenziale, tra cui: i bandi, i verbali e/o gli atti istruttori sottesi ai summenzionati atti nonché tutti gli atti e le note richiamate negli atti impugnati nei precedenti punti, sebbene allo stato non conosciuti.

In esecuzione della deliberazione n.271 del 19 giugno 2017 recante “approvazione schema di bando” l’Azienda Ospedaliera di Cosenza indiceva il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 24 posti di operatore socio sanitario, cat. Bs.

Il bando veniva così pubblicato sul BURC in data 30.06.2017. 

Per quanto qui rileva, si precisa sin da subito come la lex specialis prevedesse che ai sensi dell’art. 35 comma 5 ter del D. L.gs 165/2001 la relativa Graduatoria sarebbe rimasta vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e avrebbe avuto priorità nelle procedure di reclutamento previste dall’ordinamento per eventuali coperture di posti per i quali il concorso veniva bandito. La graduatoria entro il periodo di validità, sarebbe stata utilizzata, altresì, per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, anche per assenza o impedimento del titolare.

Nel contempo, anche le altre Aziende Sanitarie calabresi di Vibo Valentia, di Reggio Calabria, di Crotone e di Catanzaro avviavano procedure selettive di questa tipologia.

Ebbene, si trattava di un concorso “storico” in quanto mai nella città di Cosenza era stata avviata una simile procedura selettiva per Operatori Socio-Sanitari, tant’è vero che le domande pervenute erano circa 7.000.

E’ notorio che il giudice amministrativo è, esemplificando, il giudice del concorso. Infatti è chiamato a tutelare il corretto svolgimento della procedura concorsuale sia nella fase iniziale (bando, criteri di valutazione, modalità di esecuzione), sia nell’espletamento (prove e valutazioni), sia nella fase finale (pubblicazione della graduatoria). Solo nella fase della contrattualizzazione la giurisdizione passa al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in quanto all’interesse legittimo al corretto espletamento del concorso subentra il diritto soggettivo legato alla conseguente attività lavorativa. Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è costante nell’affermare che la contestazione della procedura di indizione di un concorso si basa sulla deduzione non già di una carenza di potere dell’amministrazione, ma di un vizio di violazione di legge, la cui cognizione spetta, in ogni caso, al giudice amministrativo (cfr. già Cass. S.U., ord., 9 febbraio 2009, n. 3055).  Quindi tutte le volte che dei provvedimenti amministrativi appaiono violare la legge in relazione alla mancata utilizzazione dello strumento concorsuale, anche inteso come scorrimento della susseguente graduatoria, come nel caso che ci occupa,  è ravvisabile la giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò in considerazione che con tali provvedimenti l’amministrazione opera in distrazione dall’assunzione non utilizzando procedure pubbliche pregresse.

La legittimazione ad agire, nel caso che ci occupa, è essa stessa desumibile
dalla violazione del conclamato diritto alla chiamata per scorrimento della
graduatoria, appunto a prescindere dal numero dei posti messi a concorso.
Basti pensare che già la legittimazione all’impugnazione si fonda
sull’interesse concreto e attuale all’azione in giudizio conseguente alla lesione che l’indizione di nuovi bandi di reclutamento arrecano, in sé considerata; conseguente inoltre alla pretesa di essere adeguatamente inseriti nel sistema sanitario regionale, in quanto potrebbero seguire altri concorsi elusivi del suddetto interesse. Le amministrazioni sanitarie, infatti, potrebbero, come già accaduto nel caso che ci occupa, ritenersi legittimate a porre in essere diverse “selezioni e/o avvisi” al fine di inserire personale non rientrante nella suddetta graduatoria.
Tale interesse è talmente pregnante, com’è noto, che il Consiglio di Stato ha
evidenziato come si possa impugnare il bando di un concorso anche se i
ricorrenti non hanno fatto domanda di partecipazione al concorso stesso,
essendo stato chiarito dalla giurisprudenza che tale domanda non è
necessaria per radicare l’interesse a ricorrere nei casi in cui si contesta in
radice la determinazione di indizione della procedura selettiva, sostenendo
che questa non avrebbe dovuto essere indetta affatto (cfr. Cons. Stato, Ad.
Plen., n. 1/2003, n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 4/2018). Facendo riferimento ad un ragionamento in diritto espresso in sede di Adunanza Plenaria, nella nota sentenza n. 14 del 04 luglio 2011, riguardo alla eccezione sollevata di deteriore collocazione dei ricorrenti, l’Alto Consesso così si esprimeva: “Al riguardo, l’amministrazione appellata sottolinea che i ricorrenti sono collocati soltanto tra il 31° e il 39° posto della graduatoria, mentre le tre posizioni utili per l’eventuale scorrimento partono già dal 26°.
L’eccezione è priva di pregio. È vero che gli appellanti non figurano, attualmente, come i soggetti i quali potrebbero essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la procedura di scorrimento.
Ma resta comunque intatto il loro
interesse all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di
utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità,
non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati
in migliore posizione nella classifica.
Né può negarsi rilievo all’ulteriore
interesse dei ricorrenti al conferimento di nuovi incarichi di collaborazione temporanea, tenendo conto della circostanza che l’amministrazione, secondo una propria autonoma
valutazione, ha più volte proceduto mediante l’utilizzazione della graduatoria, indipendentemente dalla verifica della sua effettiva vigenza.”
Anche nel caso che ci occupa, ciò che è in discussione in via prioritaria è la
mancata utilizzazione della graduatoria per scorrimento, che introduce un
precedente evidentemente dannoso nei confronti degli odierni ricorrenti.

Il TAR per la Calabria, ed eventualmente il Consiglio di Stato in seconda battuta, sarà chiamato a rispondere all’istanza di giustizia dei ricorrenti !

QUESTO IL COMUNICATO STAMPA DEL COMITATO.

“COMITATO OSS COSENZA SI RIVOLGE AL TAR CALABRIA”

Gli OSS di COSENZA, risultati idonei in graduatoria, si sono rivolti allo Studio CIAMBRONE & MASCARO & Partner, in questo caso con l’Associazione del Collega Avv. Danilo GRANATA del foro di Cosenza, per l’annullamento, previa sospensione degli effetti o altra idonea misura cautelare anche monocratica di ben quattro deliberazioni assunte da ASP Crotone, ASP Cosenza, ASP Vibo Valentia, ASP Reggio Calabria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e A.O. “Annunziata” di Cosenza. I legali incaricati hanno notificato ieri, alle amministrazioni interessate, rituale ricorso al TAR per la Calabria. Com’è noto a tutti i calabresi del comparto sanità, tranne evidentemente agli organi sanitari coinvolti nella vicenda e che hanno emesso gli atti impugnati, conoscono la deliberazione n.271 del 19 giugno 2017 recante “approvazione schema di bando” l’Azienda Ospedaliera di Cosenza che ha indetto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 24 posti di operatore socio sanitario, cat. Bs. Per quanto qui rileva, si precisa sin da subito come la lex specialis prevedesse che ai sensi dell’art. 35 comma 5 ter del D. L.gs 165/2001 la relativa Graduatoria sarebbe rimasta vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e avrebbe avuto priorità nelle procedure di reclutamento previste dall’ordinamento per eventuali coperture di posti per i quali il concorso veniva bandito. La graduatoria entro il periodo di validità, sarebbe stata utilizzata, altresì, per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, anche per assenza o impedimento del titolare. Nel contempo, anche le altre Aziende Sanitarie calabresi di Vibo Valentia, di Reggio Calabria, di Crotone e di Catanzaro avviavano procedure selettive di questa tipologia. Ebbene, si trattava di un concorso “storico” in quanto mai nella città di Cosenza e la Calabria tutta era stata avviata una simile procedura selettiva per Operatori Socio-Sanitari, tant’è vero che le domande pervenute erano circa 7.000.  Con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’AO di Cosenza n. 358 del 30.07.2021 e dunque 4 anni dopo dall’indizione del concorso si pubblicava la Graduatoria finale di merito, da cui risultavano n. 675 soggetti idonei, tra cui tutti gli odierniricorrenti che si sono rivolti ai Giudici amministrativi calabresi.  Gli idonei del concorso, costituitisi in Comitato, hanno da sempre evidenziato in tutte le sedi istituzionali, anche negli incontri con i responsabili regionali alla sanità, che il bando prevedeva l’utilizzo prioritario della Graduatoria di Cosenza, le altre Aziende Calabresi continuavano ad indire le procedure selettive, erodendo così il fabbisogno di Operatori sociosanitari in Calabria, e ignorando di fatto la detta graduatoria. Eppure di recente una parte dei ricorrenti, tramite il patrocinio
dello Studio legale CIAMBRONE & MASCARO, si erano rivolti al Consiglio di Stato per far valere il diritto allo scorrimento della loro graduatoria. Com’è noto i Giudici di Palazzo Spada con Ordinanza n. 2475/2022, confermava e ribadiva un principio sovrano nell’ambito delle procedure concorsuali: il criterio cronologico e di priorità nell’utilizzo delle Graduatorie pre-esistenti!  Nonostante tale decisione, le amministrazioni sanitarie regionali interessate alla vicenda hanno fatto finta di nulla e hanno continuato a non utilizzare la graduatoria di Cosenza e a indire avvisi di selezioni bandi e così via per reclutare altro personale. Non si comprende perché tali amministrazioni si ostinano a porre in essere attività amministrative, con inevitabili costi, di reclutamento quando hanno a disposizione degli idonei che hanno superato prove scritte ed orali. Sulla questione, che ha un intreccio di radici che non è facile da districare, sta indagando anche la Procura della Repubblica di Catanzaro che ha ricevuto un regolare esposto da parte del Comitato OSS Cosenza ormai esasperati perché sembra di trovarsi davanti a “muri di gomma” della P.A..  Nel  contempo, vista l’inerzia generale delle istituzioni, gli Operatori socio-sanitari hanno provveduto a richiedere mediante istanza dell’11.03.2022lafissazionediunincontro istituzionale tra una delegazione degli istanti, ivi rappresentati dai propri legali, il Presidente della Regione Calabria e Commissario ad acta per l ’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario e i rappresentanti delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie coinvolte nella vicenda giudiziaria, e ciò al fine di disquisire sulla posizione degli istanti al fine di ottenere l’utilizzo della graduatoria in oggetto per il reclutamento di operatori socio sanitari in armonia con le modalità di legge e, dunque, al fine di evitare l’indizione di nuove procedure selettive prima dell’esaurimento degli idonei di detta graduatoria.  Ad oggi ancora nessun riscontro ed ecco perché gli OSS idonei di Cosenza si sono visti costretti a rivolgersi alla Magistratura Amministrativa della Calabria. I ricorrenti, stanchi del mal costume dilagante,  sono determinati a portare la loro vicenda su tutti i tavoli istituzionali, anche centrali, e della Magistratura Superiore amministrativa. Nel frattempo hanno anche inoltrato rituale esposto, tramite il patrocinio dell’Avv. Marco CROCE del foro di Roma, uno degli esperti in diritto sanitario, tra i più accreditati in ambito nazionale, al Ministro della salute On. Le Roberto SPERANZA affinchè possa interloquire nella vicenda che vede coinvolti padri e madri di famiglia, che vedono in detta graduatoria, probabilmente, “l’ultima spiaggia” per poter ottenere un sacrosanto posto di lavoro che altrove è un diritto mentre in Calabria sempre ancora essere un “favore” da chiedere con genuflessioni al potere e al “potente” di turno. Gli OSS idonei di Cosenza intendono, invece, procedere a testa alta e con la schiena dritta attraverso il patrocinio dei loro difensori che condividono la loro battaglia di legalità !

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