Da oltre un anno e mezzo, com’è noto, il nostro Studio segue la vicenda del concorso per dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera “Annunziata” di Cosenza. Da subito abbiamo censurato una serie di violazioni consumate dalla Commissione esaminatrice che, a nostro avviso, non hanno consentito di scegliere i candidati migliori. Il TAR Calabria, nella fase cautelare, dopo una prima concessione della sospensiva tramite decreto Presidenziale ha poi deciso di rigettarla dopo la discussione del’incidente cautelare. Tale provvedimento,ritenuto ingiusto e gravatorio, è stato impugnato con appello cautelare al Consiglio di Stato in Roma.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, ha sospeso il provvedimento impugnato, dalla dott.ssa ricorrente rappresentata dallo Studio legale CIAMBRONE-MASCARO & Partners, emettendo un decreto Presidenziale. Se il TAR Calabria, quindi, aveva respinto il ricorso cautelare il Presidente del Consiglio di Stato lo accoglieva emettendo un decreto cautelare e ritenendo quindi fondate, allo stato, le molteplici censure avanzate con l’appello cautelare che in via di urgenza era stato già notificato e depositato nella medesima giornata della pubblicazione del provvedimento dei giudici calabresi.

L’importante provvedimento così statuisce: “…Considerato che l’interesse cautelare dell’appellante può essere soddisfatto obbligando l’Amministrazione che intenda procedere – nel periodo che intercorre fra la data odierna e quella di celebrazione della camera di consiglio – ad assunzioni che incidano sulla posizione giuridica della stessa ad adottare misure amministrative o contrattuali (come ad esempio . clausole di riserva o condizionali) che tutelino i ricorrenti in ipotesi di eventuale esito vittorioso della fase cautelare collegiale per cui si fissa la camera di consiglio del 27 ottobre 2022. P.Q.M. Accoglie l’istanza nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato ; Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 27 ottobre 2022.”

Il Consiglio di Stato, Sezione III, si pronunciava sull’appello cautelare presentato dalla candidata ritenuta non idonea dalla Commissione esaminatrice accogliendo la sospensiva, riformando sul punto l’ordinanza del TAR Calabria, al fine di una pronta fissazione del merito del ricorso. Questo il passaggio motivazionale importante espresso dal massimo Consesso dei giudici amministrativi: “… possono essere date risposte definitive ai motivi di ricorso, per sgombrare il campo dalle adombrate ombre di illegittimità/illecità della procedura concorsuale in questione…”.

il TAR Calabria, quindi, in ottemperanza al disposto del Consiglio di Stato fissava la discussione per il merito del ricorso. All’esito della discussione il nostro Studio, nell’evidenziare le varie censure di cui al ricorso e ai motivi aggiunti, sottolineava l’incongruenza della Commissione esaminatrice che solo in sede di prove scritte ha chiesto ai candidati di utilizzare alcune lineee guida di alcune Società scientifiche a scapito di altre e in violazione del bando di gara. Orbene all’esito della discussione il TAR Calabria ha emesso una Ordinanza interlocutoria istruttoria con cui, in accoglimento delle censure specifiche sul punto del nostro Studio, ha chiesto all’Istituto Superiore della Sanità presso il Ministero a Roma di ottenere un parere su una serie di quesiti che, per come sostenuto nel ricorso originario, meritano una risposta. La nostra difesa ha dimostrato, anche attraverso il deposito di un parere pro veritate, di due illustri Accademici Universitari, che vi sono altre linee guida -non solo italiane- scientifiche che i candidati avrebbero potuto seguire e non solo quelle volute dalla Commissione esaminatrice…?! Si rimane, ora, in attesa dell’importante parere e poi a maggio la discussione finale.

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