La riforma c.d. Cartabia ha introdotto, Lgs. 150/2022, l’ipotesi dell’impugnazione per i soli interessi civili, introducendo nel nuovo comma 1 bis dell’art. 573 c.p.p l’innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell’atto svolta dal giudice penale. Il nostro Studio proprio ad una udienza del mese di dicembre 2022 aveva evidenziato che nonostante l’assoluzione dell’imputato in primo grado, non impugnata dalla Procura Generale, lo stesso meritava di essere condannato al risarcimento dei danni e ai solo effetti civili. Si era proposto al giudice l’immediata applicabilità della c.d. riforma Cartabia e con rimessione, quindi, al Giudice Civile di Catanzaro. Il giudice di appello catanzarese ha trattenuto il processo in sede penale e ha confermato le statuizioni del primo Giudice…?! Ora, da ultimo, si sono avute due importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Seconda n. 6690/2022 e Quinta n. 8149/2023) con cui la Seconda sezione ha deciso per l’immediata applicabilità dell’art. 573 comma 1 bis con trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’inoltro alle Sezioni Civili. La quinta Sezione, invece, ha trasmesso gli atti alla Sezioni Unite per la decisione rilevando, così come fatto anche dalla seconda Sezione, un contrasto di giurisprudenza innanzi la Corte di legittimità.

Per quanto ci riguarda avevamo già indicato al Giudice di Appello di Catanzaro l’immediata applicabilità al caso trattato dallo Studio ma lo stesso ha ritenuto, sorvolando, di poter decidere in sede penale. In realtà a decidere, in questi casi, alla luce della riforma deve essere il solo Giudice Civile.

Ora decideranno le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e tutti, ovviamente, si dovranno adeguare. Ciò che dispiace, lo diciamo senza infingimenti, è dover riscontrare una mancanza di personalità giuridica del giudice del merito che ben avrebbe potuto anticipare la decisione della Corte di legittimità. Per fare ciò oltre ad una solida preparazione giuridica è necessaria, anche, una certa personalità della giurisdizione…

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