In data 24 maggio 2023 il TAR Molise sede di Campobasso, Sez. Prima, in
sede cautelare collegiale, in merito al ricorso di un maresciallo della GdF di Campobasso , con ordinanza n. 00061/2023 Reg. Prov. Cau., respingeva la domanda cautelare, compensando le spese.
La parte motiva si esprimeva così: “… Ritenuto quanto al fumus boni juris, che le censure ricorsuali non si presentano, per lo meno a una prima sommaria delibazione propria della presente fase, di consistenza tale da giustificare la concessione della misura cautelare; Considerato, infatti, che: i) l’art. 748, comma 5, lett. b), del dPR n. 90/2010 sembra prefigurare un preciso obbligo di comunicazione che il militare è tenuto ad assolvere
in prima persona, senza intermediazione di terzi, nei confronti dei suoi diretti superiori, in merito agli eventi che lo riguardino e possano avere riflessi sul servizio; ii) le omissioni informative del ricorrente che vengono in rilievo, concernenti gli sviluppi del contenzioso sulla legittimità di provvedimenti di gestione del suo rapporto di impiego, paiono in
concreto suscettibili di riverberare riflessi sul rapporto di servizio; iii) secondo quanto ricorda il provvedimento impugnato, il ricorrente era stato già specificatamente sollecitato a fornire informazioni sugli sviluppi del contenzioso sul suo mancato trasferimento, e aveva assunto il preciso impegno di assolvere in prima persona e prontamente a tale incombente,
senza tuttavia provvedervi; iv) l’obbligo di informativa di cui si tratta non sembra suscettibile di violare la sfera di autonomia né il diritto di difesa dell’ interessato, nella misura in cui esso è volto a porre la linea gerarchica nelle condizioni di gestire in modo efficace il servizio; v) la motivazione del provvedimento impugnato si presenta, sempre ad un primo esame, immune da censure;
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che gli elementi addotti nel ricorso non paiono delineare un pregiudizio attuale, bensì solo futuro ed eventuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare. … Così deciso i Campobasso nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati.
Nicola Gaviano, Presidente; Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore, Francesco
Avino, Referendario”.

Tale assunto motivazionale non poteva assolutamente essere condiviso e meritava di essere rettificato attraverso l’impugnazione dell’ordinanza al Consiglio di Stato.

La difesa del maresciallo S.C. aveva rilevato nell’appello ERRORE IN PROCEDENDO ET IN UDICANDO DELL’APPELLATA ORDINANZA DEL TAR MOLISE. TRAVISAMENTO DEL DATO E DEL FATTO PROCESSUALE sotto diversi profili con falsa applicazione dell’art. 748, comma 5, lett.
b) del D.P.R. n. 90/2010.

Quando infatti il TAR adito afferma a pag. 02 dell’impugnata ordinanza che “… l ’art. 748, comma 5, lett. b), del dPR n. 90/2010 sembra prefigurare un preciso obbligo di comunicazione che il militare è tenuto ad assolvere in
prima persona …” sbaglia, consumando la falsa applicazione della norma,
che com’è noto così recita: “5. Il militare deve, altresì, dare sollecita
comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui e’ rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.”

Non si comprende da dove il TAR per il Molise tragga la necessità che la
relativa comunicazione, che deve avere inoltre riflessi sul servizio e che nel
caso che ci vede occupati manca, debba essere fatta “in prima persona” e non tramite i propri difensori all’uopo delegati. Nell’applicare la norma il TAR per il Molise non poteva ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (cfr.dispositivo art. 12 preleggi).
E’ di tutta evidenza che lo scopo della norma è quello che l’ente riceva la
comunicazione (e quindi anche attraverso dei delegati) e che la stessa possa
avere riflesso sul servizio.

L’ordinanza impugnata consuma all’evidenza una falsa applicazione
della norma in esame e apoditticamente sostiene “… e possano avere riflessi
sul servizio” (pag. 2 rigo 18) senza indicare una ipotesi concreta quando, lo
scriviamo senza infingimenti, con un po’ di buon senso si può ravvisare
l’esatta prova contraria e a favore del dipendente!
L’odierno appellante, per come già scritto in precedenza, ha continuato
regolarmente a prestare servizio senza subire, nemmeno dalla sanzione
inflitta, alcuna sospensione o cambio di sede e/o di ufficio. Quindi, a tutto
voler concedere alla interpretazione voluta dai primi giudici che per amore
della verità premettono nel loro apparato motivazionale l’inciso “… sembra
prefigurare …”
a meno che il sembra non sia un puro esercizio retorico, il
decorso del tempo ha dimostrato l’esatto contrario vale a dire che nessun
riflesso (negativo n.d.r.) sul servizio del maresciallo S.C. si è verificato.

Circa, invece, l’inciso motivazionale: “… secondo quanto ricorda il provvedimento impugnato, il ricorrente … sollecitato a fornire informazioni sugli sviluppi del contenzioso … e aveva assunto il preciso impegno di assolvere in prima persona e prontamente a tale
incombenza …”
lo stesso si manifesta come un totale adagiarsi acriticamente alla tesi del Comando provinciale della GdF venendo meno, quindi, all’obbligo per il giudice di trarre motivazione da fatti provati e certi e non a semplici affermazioni di una delle due parti in causa!

Questo e altro ancora si è scritto nell’appello presentato ai Giudici di palazzo Spada che in data 20.06.2023 hanno pienamente accolto il ricorso capovolgendo la decisione del TAR di Campobasso e concedendo la sospensiva.

Così si legge testualmente nel provvedimento del CdS, Sezione II ric. n. 4518/23 R.G.: “… Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Comando Regionale Guardia di Finanza del Molise Campobasso;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Luigi Ciambrone e Antonella Mascaro;
Ritenuto che il ricorso presenta aspetti di possibile fondatezza, con particolare riferimento ai profili della rilevanza del contenzioso in questione rispetto al servizio prestato dal militare e, comunque, della sproporzionalità della sanzione; infatti, anche a voler ritenere il procedimento disciplinare idoneamente sorretto dal rilievo della insufficienza della notifica degli atti giudiziari per assolvere all’obbligo specifico di informativa di tutte le vicende che possano condizionare il servizio, tuttavia nel caso specifico si tratta non di un contenzioso tra il militare ed altri soggetti, della cui instaurazione la scala gerarchica sarebbe rimasta all’oscuro in carenza di comunicazione da parte del dipendente, bensì di un contenzioso con la medesima amministrazione di appartenenza;
Considerato il pregiudizio derivante dai gravi riflessi della sanzione sulla
progressione di carriera e sui trasferimenti;
Ritenuta la sussistenza delle ragioni di legge per la compensazione delle spese delgrado
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie l’appello (Ricorso numero: 4518/2023); ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. ai N. 04518/2023 REG.RIC.
fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell’appellante e ritenuto che sussistano i presupposti di cui
all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023″.

Giustizia è fatta ! Almeno in sede cautelare. Ora il TAR per il Molise, sede di Campobasso, dovrà fissare l’udienza del merito considerando che il Supremo Collegio ha già tracciato una evidente linea per la prossima sentenza!

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