Gli OSS di COSENZA, risultati idonei in graduatoria, nei giorni scorsi si erano rivolti allo Studio CIAMBRONE & MASCARO & Partner, in questo caso con l’Associazione del Collega Avv. Danilo GRANATA del foro di Cosenza, per l’annullamento, previa sospensione degli effetti o altra idonea misura cautelare anche monocratica di ben quattro deliberazioni assunte da ASP Crotone, ASP Cosenza, ASP Vibo Valentia, ASP Reggio Calabria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e A.O. “Annunziata” di Cosenza. Il ricorso era stato notificato in data 25 giugno, anche alla Regione Calabria, e già in data 30 giugno l’A.O. “Annunziata” di Cosenza, in sede di autotutela con delibera n. 1094, aveva revocato la sua stessa delibera n. 394 del 3 giugno 2022, che ignorava lo scorrimento della graduatoria degli OSS idonei di Cosenza e per questo impugnata dai ricorrenti. Ora si aggiunge il decreto presidenziale, della Seconda Sezione, del TAR Calabria (Dott. Giovanni IANNINI) che in data odierna così statuisce: “che, tra gli atti impugnati, gli unici in grado di compromettere o rendere più difficoltosa la tutela cautelare nella naturale sede collegiale, con le garanzie del contraddittorio, sono la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASP di Reggio Calabria n. 405 del 27.04.2022 e la deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.O. “Pugliese – Ciaccio” n. 510/2022 del 14.06.2022 nella parte in cui prevede l’assunzione di operatori socio sanitari, a causa della possibilità di stipulazione di contratti di lavoro nell’arco di tempo necessario per giungere alla data della camera di consiglio”. Il TAR Calabria, quindi in via urgente ed anticipata rispetto all’udienza del 27 luglio 2022 data in cui si discuteranno tutti i motivi del ricorso e nel contradditorio delle parti, ha sospeso le delibere dell’ASP di Reggio Calabria e dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Insomma il ricorso degli OSS idonei della graduatoria di Cosenza sta producendo buoni risultati e finalmente gli stessi non si ritengono più dei “fantasmi” per le aziende sanitarie ed ospedaliere calabresi e finalmente il loro buon diritto sta emergendo dal magma amministrativo della burocrazia calabrese. Gli OSS di Cosenza, costituitisi in Comitato, hanno sempre gridato a gran voce che la loro Graduatoria sarebbe rimasta vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e avrebbe avuto priorità nelle procedure di reclutamento previste dall’ordinamento per eventuali coperture di posti per i quali il concorso veniva bandito. Per vedersi riconosciuto questo diritto erano dovuti ricorrere al presidio della legge con i Giudici del Consiglio di Stato in Roma, sempre tramite il patrocinio dello Studio legale CIAMBRONE & MASCARO. Com’è noto i Giudici di Palazzo Spada con Ordinanza n. 2475/2022, confermavano e ribadivano un principio sovrano nell’ambito delle procedure concorsuali: il criterio cronologico e di priorità nell’utilizzo delle Graduatorie pre-esistenti! Nonostante tale decisione, le amministrazioni sanitarie regionali interessate alla vicenda hanno fatto finta di nulla e hanno continuato a non utilizzare la graduatoria di Cosenza e a indire avvisi di selezioni bandi e così via per reclutare altro personale. Gli OSS idonei di Cosenza si sono visti, quindi, costretti a rivolgersi di nuovo ai giudici del TAR per la Calabria attraverso la notifica di un nuovo ricorso alla Regione Calabria e alle amministrazioni coinvolte. Stamani la decisione dei giudici amministrativi calabresi attraverso la sospensione delle delibere dell’ASP di Reggio Calabria e del “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. L’Azienda ospedaliera “Annunziata” di Cosenza, invece, aveva già ritirato la sua delibera in autotutela riconoscendo, quindi, il buon diritto dei ricorrenti. Bisogna aggiungere, comunque, che l’ A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro sembrava intenzionata a rispettare la legge e quindi ad attingere anche alla graduatoria di Cosenza per come aveva correttamente fatto in relazione al primo ricorso al TAR degli OSS cosentini. Il decreto cautelare monocratico, concesso in via anticipata ed urgente, ha accelerato i tempi anticipando una possibile decisione in autotutela. Finalmente, da oggi, gli idonei della graduatoria di Cosenza non si sentono più dei “fantasmi” per le amministrazioni sanitarie della Calabria che prima di procedere a delle assunzioni dovranno, obbligatoriamente, attingere dalla graduatoria dei ricorrenti.
Notizie
LA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI CO.CO.CO. E LA SUCCESSIVA STABILIZZAZIONE IMPEDISCE AL LAVORATORE DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNNO? LA CASSAZIONE AFFERMA CHE E’ POSSIBILE OTTENERLO.
Alcuni giudici del merito affermano tale principio: “In altri termini, deve ragionevolmente configurarsi, con la stipula del contratto un’accettazione del rapporto intrattenuto come titolare di un contratto di lavoro flessibile, inidonea a giustificare e legittimare Leggi tutto…