La Corte, in data 23.06.2026, in accoglimento dell’appello principale, in riforma
della sentenza impugnata, così decide;
“condanna l’I.R.C.C.S “Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori- Fondazione G.
Pascale” al pagamento in favore di A. S. della somma di € 13.131,65, al lordo
delle ritenute fiscali, a titolo di differenze retributive, nonché della somma di € 33.954,89, al lordo delle ritenute fiscali, a titolo di TFR, oltre interessi legali o, in alternativa, se maggiore,
rivalutazione monetaria, a decorrere dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna l’I.R.C.C.S “Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori- Fondazione G.
Pascale” al risarcimento del danno in favore di A. S. mediante pagamento di
un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori
come in motivazione…”

La Corte ha quindi riformato la sentenza di primo grado del 18.04.2024, giudice del lavoro di Napoli, che aveva rigettato integralmente il ricorso del lavoratore non comprendendo appieno la questione di diritto proposta che era stata decisa dalla Corte Suprema di Cassazione, su altro ricorso seguito dallo Studio Legale CIAMBRONE-MASCARO & Partners, e che era stata posta a base del ricorso.

Sostanzialmente la stessa Cassazione tira le fila del suo ragionamento quando scrive: “Tirando le fila del ragionamento, il punto di convergenza tra le selezioni “blande” di cui a Cass. 22552/2016 cit. e l’automatismo richiesto da Cass. 14815/2021 cit. e dalle altre pronunce conformi successive, sta nel ritenere che la stabilizzazione, per essere sanante dell’illecito euro unitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari.” Ed ancora: “La selettività è dunque in re ipsa e del resto, al di là degli accertamenti in fatto, era la stessa norma a prevedere che il d.m. regolasse le «modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica», nonché le modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito». Tale caratteristica, al di là del momento in cui il collocamento in graduatoria della docente esitasse in un’immissione in ruolo, esclude quindi che si possa parlare di “cancellazione” dell’illecito.”

Circa la prescrizione: “L’assunto è infondato, in quanto si è consolidato e va ribadito l’orientamento per cui «nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall’ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente» (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34741; Cass. 8 novembre 2023, n. 31104; Cass. 24 luglio 2025, n. 21136; sul termine decennale, v. anche già Cass. 3 marzo 2020, n. 5740). La Corte d’Appello, in proposito, ha appunto ritenuto la portata decennale di essa e la decorrenza dall’ultimo dei contratti sulla cui abusiva reiterazione l’azione si fonda…”


La questione di diritto, disconosciuta e mal interpretata dal primo giudice del Tribunale lavoro di Napoli, è stata recepita dalla Corte di appello napoletana e questa decisione apre il varco alle rivendicazioni di molti altri lavoratori che dopo la c.d. stabilizzazione non hanno ottenuto alcun risarcimento economico pur avendo svolto mansioni diverse e superiori rispetto ai noti contratti di Co.co.co..

Come scriveva Calamandrei: “L’avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sé.”

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