In data 01 febbraio 2019 il Consiglio di Stato, sezione Terza, ha depositato una interessante decisione (sent. n. 816/2019). Ai sensi dell’art. 1 comma 563 della legge, 23 dicembre 2005, n. 266, per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (magistrati ordinari, ai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso), e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

La legge, 13 agosto 1980, n. 466, “speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” prevedeva una speciali indennità per il decesso o per i soggetti di cui all’art. 3, in caso di invalidità permanente “per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso”.

Il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’ articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266., all’art. 1 lettera c) si riferisce a “particolari condizioni ambientali od operative” definendole come “le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Anche sulla base di tale disposizione contenuta nel Regolamento n. 243, la giurisprudenza di questo Consiglio ha ritenuto, sul punto correttamente seguita dal giudice di primo grado, che l’art. 1 comma 563 abbia esteso i benefici previsti dalla legge n. 466 del 1980 anche ad altre categorie, senza estendere, peraltro, i presupposti di applicazione della precedente disciplina della legge n. 466 del 1980, la quale espressamente prevedeva la dipendenza da “rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso” e in base al presupposto dell’ ulteriore “rischio specifico” era stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza.

Perché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere non basta che l’evento letale sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni d’istituto, ma è indispensabile che sia anche dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso” e che il rischio stesso vada oltre quello ordinario. Le norme citate implicano che l’evento lesivo si sia comunque verificato nell’ambito di speciali iniziative di difesa, di polizia, di soccorso, di ordine pubblico, di sostegno sociale, temporalmente limitate e direttamente correlate con gli obiettivi specificamente assegnati ed approvati dal Comando. Pertanto, è comunque necessario, per l’erogazione dello speciale beneficio, che l’evento sia avvenuto nell’ambito di attività estranee al normale attività addestrativa o operativa e che il rischio stesso vada oltre quello ordinario del servizio svolto (cfr. Consiglio Stato Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404; sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042).

I commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, hanno provveduto ad ampliare la nozione di “vittime del dovere” originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, ma anche successivamente alla detta novella, è comunque necessario, per l’erogazione dello speciale beneficio, che l’evento sia avvenuto nell’ambito di attività estranee al normale attività addestrativa o operativa (Consiglio di Stato IV, 31 gennaio 2012, n. 480).

Lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è l’elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, anche con riferimento alla legge n. 266 del 2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 243 del 2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenti l’eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente (Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2015, n. 3915).

Tale orientamento è stato confermato anche di recente, ribadendo che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio occorrendo che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto (Consiglio di Stato sez. IV, 13 aprile 2015, n. 1855; IV, 18 gennaio 2018, n. 306).

 

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