In data 01 febbario 2019 è stata depositata la sentenza n. 808/2019 a cura della Sezione Terza del Consiglio di Stato. Analizziamola: occorre premettere che l’esistenza di un piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, e quindi di una situazione critica dominata dall’esigenza di recuperare efficienza al sistema sanitario regionale assicurando nel contempo un risparmio della spesa pubblica, non può far venir meno la necessità di motivare le scelte di assegnazione dei tetti di spesa, considerata l’incidenza su principi costituzionalmente rilevanti.

Il TAR di prime cure ha precisato i principi che, secondo la giurisprudenza, orientano il sindacato su dette assegnazioni, sottolineando “la natura ampiamente discrezionale delle scelte operate in materia di “tetti di spesa” e ripartizione del budget e la conseguente limitazione del sindacato giudiziale a profili di “evidente illogicità, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà o di irragionevolezza”, trattandosi di determinazioni che tengano conto della “ponderazione tra i diversi tipi di interessi e prestazioni eterogenee”, come tale riservate ad una “sfera di discrezionalità politico-amministrativa particolarmente ampia”, in cui il vero oggetto della scelta – e conseguentemente, del sindacato in sede giudiziale – non emerge guardando al “singolo interesse” e al concreto effetto lesivo che la essa comporta per il singolo operatore economico, ma solo considerando tale interesse insieme agli altri, valutando le alternative possibili e realistiche per contemperarli, alla cui stregua operare il giudizio di ragionevolezza”.

Ed ancora: La vicenda presenta in effetti  aspetti del tutto analoghi a quella stigmatizzata dalla stessa Sezione, seppur con riferimento ad altra Regione e ad altro periodo, con la sentenza n. 870/2014 (anche in quel caso, infatti, era stato affermato “… i fondi reperiti sono stati assegnati, come visto, ad un solo gruppo imprenditoriale senza nessuna ostensibile motivazione e senza trasparenza, privilegiando tale gruppo per prestazioni che avrebbero potuto essere effettuate anche dalla ricorrente così come da altri operatori. Oltre alla carenza di motivazione si rinviene anche una evidente illogicità e contraddittorietà dell’agere dell’amministrazione atteso che la ricorrente aveva già nel settembre 2010 esaurito il proprio budget assegnato essendo in varie branche al massimo della capacità erogativa, mentre le strutture facenti capo a …, beneficiarie delle risorse aggiuntive, non riuscivano già al momento della assegnazione delle risorse aggiuntive e nel corso dell’intero 2010 a spendere le risorse ordinarie assegnate”).

Categorie: Notizie