Modifica delle condizioni contrattuali di telefonia mobile solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, nel provvedimento del 02 marzo 2020 n. 1529, ha statuito che l’operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo ius variandi.

Ha ricordato la Sezione che lo ius variandi costituisce un diritto potestativo, riconosciuto ad una parte, dalla legge o dal contratto, di modificare o specificare unilateralmente il contenuto del contratto. Si tratta di un diritto che è esercitato mediante un negozio unilaterale recettizio di secondo grado che può avere una efficacia modificativa del contratto su cui incide ovvero anche un’efficacia dichiarativa, con svolgimento interno di tipo specificativo.

Deve, comunque, rilevarsi come, anche in assenza di tale puntuale prescrizione, un limite legale è desumibile dal principio generale di buona fede nella fase di esecuzione del contratto, che impedisce alla parte forte di incidere in via unilaterale sul contenuto del contratto con modalità esecutive contrastanti con le regole di correttezza.

E’ da tempo che sosteniamo tale interpretazione sia come Studio di Avvocati e sia come utenti!

I colossi della telefonia mobile sono avvertiti, basta alle modifiche unilaterali se non congruamente giustificate e provate!

 

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