Una candidata non ammessa con il patrocinio degli avvocati Ciambrone&Mascaro, ha impugnato dinanzi al TAR per il Lazio, contro la ASL Roma 5, il giudizio negativo della prova orale effettuata in data 8 agosto 2019 per come riportato nel verbale n. 2 dell’8.8.2019 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Dirigente delle Professioni sanitarie
Ostetriche, nonché la delibera n. 1221 del 30 settembre 2019 di approvazione della graduatoria e presa atto dei verbali del suddetto concorso pubblico ed i verbali tutti, con i relativi allegati, dalla Commissione esaminatrice, nonché ancora tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Orbene, con ordinanza n. 09083/2020 del 7 agosto 2020 il TAR Lazio ha ordinato alla ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio, attraverso la notifica individuale del ricorso alle candidate utilmente collocate nella graduatoria del concorso (anche come idonee), ad esclusione di quelle cui il ricorso è stato già notificato e di quelle che sono intervenute volontariamente, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza, vale a dire dalla predetta data del 7 agosto 2020. Nel caso in esame con ordinanza n. 8114/2019 è stata accolta l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente. La decisione è stata impugnata con appello cautelare da ASL Roma n. 5 innanzi al Consiglio di Stato ma, a seguito di precisa memoria costitutiva dei difensori Ciambrone&Mascaro della ricorrente, è stata confermata dai Giudici di palazzo Spada.

I difensori, con molteplici atti di accesso agli atti, hanno individuato i dati anagrafici dei controinteressati. Da segnalare la mancanza, con l’ordinanza interlocutoria, dell’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (ad es. sul sito dell’amministrazione intimata e sul sito della giustizia amministrativa).

Com’è noto l’evoluzione normativa e tecnologica permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la finalità di conoscibilità ed ovviare all’eccessivo ed ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea, un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica con l’indubbio vantaggio, quanto a modalità di notificazione.

Il Consiglio di Stato (Sez. III 27 aprile 2015, n. 2147) ha statuito che non può essere ritenuta prova sufficiente la produzione di una semplice attestazione dell’UNEP presso la Corte d’Appello di Roma di una ricevuta di notifica a ventidue soggetti, dei quali, tuttavia, non sono specificate neppure le generalità, anche in considerazione del fatto che solo una delle controinteressate da intimare si era costituita.

Quindi massima attenzione nel fornire la prova delle avvenute notificazioni a cura del notificante nell’integrazione del contraddittorio!

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