Oggi, con la legge delega del 19 ottobre 2017 n. 155, il legislatore ha predisposto un quadro legislativo che permette alle imprese con difficoltà finanziarie non ancora patologiche – e quindi ad imprese essenzialmente sane – di ristrutturarsi prima che la patologia diventi irreversibile e quindi prima che la dichiarazione di fallimento sia inevitabile. Il Governo è stato pertanto delegato ad introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo espressamente in vita l‟attuale nozione di insolvenza di cui all‟art. 5 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942.
Sicché, a coloro i quali si sono sempre dimostrati critici su un diritto fallimentare di più ampio respiro rispetto a quello tradizionale, che affianchi alle istanze liquidatorie ed esecutive quelle sociali ed assistenziali – si è parlato polemicamente di diritto fallimentare trasformato in diritto dell‟economia assistita – il legislatore ha opposto la volontà di salvaguardare l‟intero tessuto imprenditoriale.

Da ultimo, com‟è noto, il c.d.nuovo Codice anti-crisi riforma la legge
fallimentare e le procedure concorsuali per scongiurare il fallimento delle
imprese quando cominciano a manifestarsi i primi segnali di difficoltà. L‟obiettivo è quello di salvare le aziende e con esse i posti di lavoro e anche i diritti dei creditori.
Quando un‟impresa fallisce, infatti, non si crea un danno solo per i diretti
interessanti ma anche per l‟economia.
La nuova legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 n. 38, sta entrando in vigore, com‟è noto, in modo graduale. I primi provvedimenti, per lo più di natura organizzativa, sono entrati in vigore il 16 marzo del 2019 e riguardano: la competenza dei tribunali per i procedimenti di crisi o insolvenza delle imprese, le controversie che ne derivano; il nuovo albo dei soggetti che, su incarico del tribunale, svolgeranno funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore; l‟area web per la notifica degli atti; infine altre norme sulla disciplina dei procedimenti e alcune modifiche al codice civile.
Le norme operative, invece, quelle che riguardano direttamente le imprese, sono entrate in vigore il 15 agosto 2020. Una ulteriore proroga, tuttavia, è
prevista per le piccole imprese, quelle che negli ultimi due esercizi non abbiano superato i 20 dipendenti o i 4 milioni di euro come totale di attivo dello stato patrimoniale, oppure i 4 milioni di ricavi. Per queste imprese è stato proposto uno slittamento al 15 febbraio 2021, dell‟entrata in vigore del nuovo Codice anti- crisi.
I piccoli imprenditori avranno dunque ulteriore tempo per organizzarsi e portare a compimento tutti gli adempimenti richiesti dalla nuova legge.
L‟aggettivo fallimentare, che prima veniva attribuito alle norme sulla crisi e sullo stato insolvenza delle imprese, non ha più ragione d‟essere, perché grazie alla diagnosi precoce delle difficoltà, che la riforma consente, gli imprenditori hanno gli strumenti per prevenire una situazione irreversibile.

La questione è stata portata all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima, che dovrà pronunciarsi su un ricorso presentato nel 2017 da questo Studio in favore di un imprenditore pugliese. E’ stata fissata l’udienza in cui la Corte dovrà, oltre ad una serie di motivi di nullità della impugnata sentenza della Corte di Appello di Bari, deliberare l’applicazione della nuova normativa al caso in esame e a tutti quei ricorsi che verranno dopo di questo.

Ai posteri l’ardua sentenza !

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