TRIBUTARIO: “SUSSISTE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI EQUITALIA NELLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSIMILATI ALLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE” (documento correlato: Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sezione Terza, Sentenza depositata il  25 maggio 2009 nr. 212/03/0.P.).

La vicenda: Un Consorzio del Nord- Italia (con sede in Bergamo) emetteva l’imposizione di contributi consortili per l’anno 2006. La ricorrente riceveva la notifica di cartella esattoriale a cura del Concessionario della riscossione (E.T.R. di Catanzaro) e prontamente interponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro eccependo il difetto di legittimazione passiva del Concessionario della riscossione in quanto lo stesso, a suo dire, non era più abilitato alla riscossione per effetto dell’art. 03, comma 1, della legge 02.12.2005 n. 248 che aveva istituito, com’è noto, un nuovo Concessionario (EQUITALIA E.TR. S.p.A.).

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale:   nella fase cautelare i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale avevano accolto l’incidente di sospensione mentre nel merito del ricorso hanno deciso di rigettare le richieste della ricorrente. In particolare hanno osservato che la cartella di pagamento è stata emessa anche se per delega da EQUITALIA, già Riscossione S.p.A. E.TR S.p.A. concessionario del servizio di riscossione della provincia di Catanzaro insistente, quindi, sul territorio di competenza della Commissione adita in aderenza all’art. 04 del D.Lgs. 546/92 regolamentante il Processo Tributario. In relazione all’eccepito difetto di legittimazione attiva il resistente Consorzio aveva rilevato che, com’è noto, dal 01.10.2006 l’attività di riscossione nazionale dei tributi è attribuita ex lege all’Agenzia delle entrate che la esercita per mezzo di EQUITALIA E.TR. S.p.A.. In base all’art. 03, comma 7, del D.L. 203/2005 EQUITALIA, prima denominata Riscossione, ha concluso al 29.09.2006 l’acquisto delle 37 Società Concessionarie in misura non inferiore al 51% del capitale sociale delle stesse. L’acquisto da parte dei Concessionari cedenti è avvenuto tramite un aumento di capitale sociale che la Riscossione S.p.A. ha deliberato a far data dal 15 marzo 2006. Il Consorzio resistente, quindi, concludeva che il Concessionario del servizio di riscossione legittimato ex lege è la società EQUITALIA S.p.A. già Riscossione S.p.A. La Commissione Tributaria Provinciale, nella decisione in commento, ha condiviso la linea defensionale del Consorzio ed ha osservato che, com’è noto, la riscossione dei crediti relativi anche a contributi assimilati alle imposte dirette e indirette, quali sono i contributi consortili per Opere di Bonifica è affidata all’Agenzia delle Entrate che la esercita per mezzo di EQUITALIA E.TR. S.p.A. già prima Riscossione S.p.A.. Ritenuta, quindi, la legittimazione attiva ne è disceso il consequenziale rigetto del ricorso con conferma in tutto della cartella di pagamento. Unica pecca della decisione in commento la compensazione delle spese di giudizio non supportata da alcuna motivazione per come invece voluto, com’è noto, dalla Suprema Corte di Cassazione.

(Avv. Antonella MASCARO)

*Avvocato del Foro Libero di Catanzaro.

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