Questo Studio Legale, nelle persone degli Avv.ti CIAMBRONE & MASCARO, nell’anno 2019 depositavano ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso una decisione della Corte di Appello di Genova.

In data 16 marzo 2022 la Suprema Corte si è pronunciata, in accoglimento totale del ricorso, cassando senza rinvio la decisione impugnata (Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza del 16 marzo 2022 n. 8583). Le questioni di diritto rappresentate alla Corte di legittimità erano chiare e, per certi aspetti, delicate e sono state rappresentate in un unico motivo articolato, avendo come unica Stella polare l’interesse a che degli errori giudiziari, per come riscontrati nell’impugnato decreto della Corte di appello di Genova, non assurgessero a cosa giudicata e facessero da precedente verso tutti.

La vicenda era paradossale per lo svolgimento dei fatti inerenti la vendita dell’immobile e la gestione dell’amministrazione di sostegno/tutela e poi per le vicende processuali che ne sono seguite.

Abbiamo cercato di ricostruire questa “singolare” vicenda con il massimo scrupolo, che meritava –a nostro sommesso parere- la massima attenzione del Supremo Collegio ed  in cui erano riposte tutte le legittime speranze, della ricorrente (figlia della beneficiaria), per il ripristino della legalità violata in una materia ed in un “caso” che non sembrava essere, ci dispiaceva davvero doverlo constatare, isolato…?!.

Lo abbiamo detto, alla Cassazione, senza infingimenti: la Corte di Appello genovese aveva confermato, in sole tre righe di motivazione, la decisione del primo giudice Tribunale di Savona, consumando gravi travisamenti della prova,  delle disposizioni di legge e del codice di rito.

“-In data 23 settembre 2017 il tutore della beneficiaria chiedeva al giudice tutelare di essere autorizzato a vendere l’immobile de quo.

– Il giudice tutelare autorizzava la vendita con efficacia immediata il 2 ottobre 2017 senza alcuna motivazione e omettendo l’osservanza dell’art. 375 del Codice civile.

E qui sta il primo problema.

La nullità della vendita compiuta con la sola autorizzazione del GT contra legem.

Secondo l’articolo 375 del codice civile:

  • Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale alienare beni, …. l’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare

Dunque, secondo la norma richiamata l’unico organo giudiziario che può autorizzare la vendita di un immobile di proprietà di persona sottoposta a tutela è il Tribunale e non il Giudice tutelare.

Secondo giurisprudenza di legittimità e di merito, l’autorizzazione di cui si parla non è richiesta ad abundantiam ma è la premessa necessaria e non eludibile per la vendita del bene immobile. E’ una norma imperativa che rende nullo, e non annullabile, l’atto eventualmente compiuto ex art. 1318 del codice civile.

Il Tribunale di Savona rigettava il ricorso, con provvedimento del 14.11.2018 dichiarando il “Non luogo a provvedere stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere...”

Avverso tale provvedimento la ricorrente interponeva ricorso , datato 27 novembre 2018, ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto reso dal Tribunale di Savona in data 14 novembre 2018, chiedendone la riforma.

La Corte di appello di Genova con decreto  del 04 luglio 2019 rigettava il reclamo interposto dalla ricorrente e la condannava alle spese e competenze del giudizio oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

In Cassazione, quindi, gli Avvocati Ciambrone & Mascaro denunciavano le seguenti violazioni:

VIOLAZIONE DELL’ART.  360 n. 2; n. 3 e n. 4 in relazione alla violazione dell’art. 375, n. 1, Cod. Civ., sotto la figura della falsa applicazione, per aver disposto il solo Giudice Tutelare di Savona la vendita dell’immobile della beneficiaria (madre dell’odierna ricorrente) che, invece, rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione per il compimento dei quali era necessaria l’autorizzazione del Tribunale di Savona in composizione collegiale, previo parere del giudice tutelare, essendo sufficiente la sola autorizzazione del giudice tutelare per il compimento dei diversi atti di straordinaria amministrazione previsti dall’art. 374 Cod. civ..

In relazione alla violazione dall’art. 1418 Cod. Civ. in riferimento alla nullità dell’atto notarile in questione e sul successivo atto di convalida e su tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 3  in quanto la ricorrente lamenta la cessazione della materia del contendere statuita dal Tribunale di Savona e recepita dalla Corte di Appello di Genova, perché contrasta con l’interesse della stessa ad ottenere l’annullamento del decreto di autorizzazione alla vendita dell’immobile. La dichiarazione della cessazione della materia del contendere è stata erroneamente statuita perché fondata, fra l’altro, anche su un fatto antecedente la domanda della ricorrente.

Omessa valutazione nel merito della controversia sulla perizia del 18.09.2017, voluta dall’amministrazione di sostegno, che determina il valore dell’immobile in Euro 31.243,00 e la perizia estimativa di parte del 22.08.2018, voluta dalla ricorrente, che determina il valore dell’immobile in Euro 105.000,00. Mancanza dei presupposti gestori circa l’istanza di vendita dell’immobile in parola per esistenza di un attivo complessivo di oltre Euro 400.000,00 a favore della beneficiaria.

Preliminarmente, per eccessivo zelo defensionale, la difesa si è dovuta porre il quesito della ricorribilità in Cassazione del decreto impugnato in materia di volontaria giurisdizione ove vige, com’è noto, la regola generale della revocabilità dei provvedimenti.

A parere della scrivente difesa il ricorso era ammissibile in quanto il decreto impugnato manifestava un evidente carattere decisionale di definitività e quindi idoneo al giudicato.

Com’è noto la questione è stata già portata e decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11849/2018 (Presidente: PETITTI STEFANO; Relatore: MANNA FELICE, Data pubblicazione: 15/05/2018) che ha deciso proprio un ricorso avverso la decisione della stessa Corte di appello di Genova del caso che ci vede occupati.

Nel caso che ci vede occupati non può mettersi in dubbio che la ricorrente non potesse interporre altra istanza perché è proprio la decisione della “carenza d’interesse” sopravvenuta in considerazione che l’immobile era stato ormai venduto che rendeva non più riproponibile la domanda allorché – ed anche questo è il caso di specie – si consolidava la negazione del diritto alla restituzione del bene nel patrimonio della beneficiaria.

Tale incisione rende dunque ammissibile l’impugnazione straordinaria per cassazione contro il provvedimento genovese, e ciò in via d’eccezione rispetto alla regola che la esclude in materia di giurisdizione volontaria (cfr. in questo senso, esplicitamente, dalla già citata sentenza a Sez. Unite). Può dunque ritenersi acquisito che, soprattutto in materia ereditaria e, in particolare, come nel caso che ci vede occupati, nelle pieghe di procedimenti concepiti dal legislatore in funzione anche gestoria, senza alcuna idoneità al giudicato e, dunque, al di fuori d’ogni attività tecnicamente decisoria, si possano annidare isole di incisività su diritti soggettivi, cui consegue l’espansione del rimedio straordinario ex art. 111 Costituzione come nel caso che ci vede occupati.

In data 16 marzo 2022 la Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso cassando senza rinvio il provvedimento impugnato!

Così scrive la Cassazione nel suo provvedimento: “Preliminarmente va osservato che il ricorso per cassazione è ammissibile perché la conferma ad opera della Corte di appello della declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata dal Tribunale, ha contenuto decisorio e definitivo.”

Ed ancora: “Non trova, invece, giustificazione la pronuncia di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si siano date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice.”

Così conclude la Corte di cassazione: “In conclusione, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello – ed in questi sensi la motivazione del decreto impugnato va corretta ex art.384, ultimo comma, cod.proc.civ. – la circostanza che il decreto di chiusura della tutela non impugnato fosse stato emesso in epoca antecedente all’introduzione in primo grado del procedimento di revoca ex art.742 cod.proc.civ., …. mentre non ricorre affatto la cessazione della materia del contendere erroneamente enunciata dal Tribunale prima e confermata poi dalla Corte di appello, senza che le parti nulla avessero convenuto in tal senso.”

“Pertanto, pronunciando sul ricorso, il decreto va cassato senza rinvio ex art.382, ultimo comma, cod.proc.civ.,…”

La Cassazione, quindi, nella sua più prestigiosa sezione, la prima, riconosce fondate le censure defensionali tanto da cassare la decisione impugnata senza rinvio.

La ricorrente, quindi, può tutelare i suoi diritti senza necessità di dover riassumere il giudizio davanti alla Corte di appello genovese !

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